NUOVO CODICE DOGANALE EUROPEO

Prime novità
Dal primo di maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice Doganale Europeo.
L’Agenzia delle Dogane illustra nei suoi documenti del 19 aprile u.s. (nota e circolare) le prime istruzioni procedurali ed operative in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Europeo.
Nonostante sia previsto un periodo transitorio fino al 1° maggio 2019, il nuovo codice sarà subito operativo dal prossimo 1° maggio 2016, diversamente l’adeguamento dei sistemi informativi elettronici da parte di tutti gli stati membri sarà probabilmente a regime entro il 2020.
Ciò detto e quindi fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, potrà essere derogato mediante l’utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici, qualora i singoli sistemi nazionali non siano stati adeguati alle nuove procedure previste dalle ultime disposizioni doganali dell’Unione Europea.

Con la Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane illustra le novità ed introduce le prime istruzioni operative per i propri Uffici sia per gli operatori coinvolti nelle attività doganali.
Vediamole nel dettaglio:
Presentazione della dichiarazione telematica
L’invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o presso il luogo approvato (disponibile per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).
È fatto obbligo al soggetto che invia la dichiarazione garantire il rispetto della condizione di “merci presentate”. Qualora l’Ufficio preposto accerti la violazione di tale condizione, procederà senza indugio a contestarla al trasgressore applicando le misure previste quali, ad esempio, la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse, essendo venute a mancare i presupposti per un rapporto fiduciario con l’amministrazione.

La dichiarazione telematica può essere presentata dall’importatore/esportatore/speditore o da un suo rappresentante (indiretto/diretto) preventivamente autorizzati al Servizio Telematico Doganale.

Presentazione dei documenti di accompagnamento
Un’importante novità introdotta dal CDU riguarda i documenti che accompagnano la dichiarazione necessari all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale. Tali documenti dal 1° maggio sono forniti alla Dogana, non più sistematicamente, ma solo se la normativa UE lo richiede ovvero se necessari per controlli doganali.

Nuova disciplina per la rappresentanza
È costituita in AIDA (la piattaforma Automazione Integrata Dogane Accise dell’Agenzia delle Dogane) la “Banca dati dei Rappresentanti”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana. Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti i seguenti soggetti:
– i Doganalisti iscritti all’albo;
– i Centri di Assistenza Doganale -– CAD, iscritti all’albo;
– i soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F.
Solo successivamente verranno inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresenti, previo accertamento dei requisiti previsti dal nuovo Codice e mediante il rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio Centrale.
La nuova normativa doganale in materia di rappresentanza, come sottolineato nella Circolare, ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere quindi:
– diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure
– indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Il Codice Doganale definisce il “rappresentante doganale” come qualsiasi persona (“una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire”) nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
Condizione inderogabile è che il rappresentante doganale debba essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione e che, salvo sia altrimenti disposto, tale requisito può venir meno se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione.
Anche alla luce di quanto ora disposto dalla normativa comunitaria, le modalità di esercizio del potere di rappresentanza in dogana (diretta ed indiretta) sostanzialmente rimangono invariate.

L’art. 19 del CDU specifica che, nei rapporti con le autorità doganali, il Rappresentante Doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. Resta inteso che le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.

Il Codice specifica, inoltre, che le autorità doganali possono obbligare le persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega loro conferita dalla persona (azienda) rappresentata e che, in casi specifici, le stesse non richiedono di fornire tali prove soprattutto quando l’attività di rappresentanza è svolta su base regolare, purché il rappresentante sia in grado di presentarle su richiesta delle dogane.

Validità e uso delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione
Le disposizioni del CDU da applicare dal 1° maggio a maggior impatto sull’operatività dell’utenza riguardano l’eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l’85% delle dichiarazioni doganali.
Secondo quanto previsto dal nuovo codice, le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame – da concludersi entro il 30 aprile 2019 – ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole.

To be continued….

Per maggiori informazioni il Dott. Lorenzini è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.

Cordiali Saluti
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