NOVITA’ SULLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Da Luglio 2017 entreranno in vigore le nuove regole per il nuovo contratto di prestazione occasionale che di fatto ha sostituito i vecchi voucher.

Con la Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 3 luglio 2017 sono stati resi operativi questi nuovi “strumenti” per gestire le prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale precedentemente regolate con i voucher ormai del tutto abrogati. Bisognerà fare un distinguo di procedure in base alla tipologia di utilizzatore: persona fisica in ambito familiare (il Libretto Famiglia) e persona fisica nell’esercizio di arti, professioni o impresa (PrestO).

In particolare, il Legislatore ha introdotto il “Libretto di Famiglia” per le prestazioni occasionali rese ai privati e il “Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)” per le imprese ed i professionisti, con il dichiarato intento di consentirne l’utilizzo per prestazioni occasionali o saltuarie e, nel contempo, garantire un minimo di tutele previdenziali, normative e assistenziali a favore dei prestatori

Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale per svolgere:

  • Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Imprese e professionisti possono utilizzare il Lavoro Occasionale per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.

La DISCIPLINA COMUNE riguarda la definizione di PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO che sono quelle attività di lavoro accessorio occasionale di ridotta entità e con modalità semplificate che danno luogo a compensi (nell’arco dell’anno civile)

  • fino a 5.000 € per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità dei utilizzatori;
  • non superiori a 5.000 €, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori,
  • per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore  di importo pari a 2.500 € percepiti ed erogati.

DIRITTI DEL PRESTATORE OCCASIONALE

Il prestatore ha diritto:

  • Accredito dei contributi inps alla Gestione Separata
  • All’assicurazione INAIL contro gli infortuni e malattie professionali
  • Al riposo giornaliero nonché alle pause e riposi settimanali
  • Alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

DIVIETI PER GLI UTILIZZATORI

Non potranno utilizzare prestazioni di lavoro Accessorio Occasionale quei soggetti che abbiano in corso o cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o collaborazione; che abbiano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; siano imprese operanti nel settore dell’edilizia e affini; in esecuzione di appalti di opere o servizi.

PrestO per professionisti e imprese – ACQUISTO DEI BUONI E TRACCIABILITA’

Gli operatori professionali (imprese e professionisti) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità osservando una serie di regole intese a garantire il monitoraggio del nuovo istituto. Ciascun voucher, avrà un valore di 12 euro lordi e ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di €. 9.00 cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso (2.97 €) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso (0.32 €). L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

I compensi sono corrisposti al prestatore direttamente dall’Inps con accredito su c/c e sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario autorizzato ad intrattenere i rapporti con l’Inps, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che effettua anche le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti. Le regole di registrazione sono diverse a seconda che si tratti di utilizzatore privato o professionale. Nel primo caso il codice tributo da utilizzare in F24 è LIFA, nel secondo caso è CLOC.

La compilazione del modello F24 Elide dovrà essere effettuata nel seguente modo:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” si dovrà indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” si dovranno indicare:

– nel campo “tipo” la lettera “I” (INPS);

– nel campo “elementi identificativi” nessun valore;

– nel campo “codice” la causale contributo “LIFA” o “CLOC”;

– nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o CPO) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento, con le modalità descritte, della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Il pagamento del compenso al prestatore verrà effettuato dall’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Compenso minimo MA non prestazione di lavoro  minima

1 ora di prestazione 2 ore di prestazione 3 ore di prestazione 4 ore di prestazione
36 euro netti orari 18 euro netti orari 12 euro netti orari 9 euro netti orari
Inps 33%+inail 3.5%+1% Inps 33%+inail 3.5%+1% Inps 33%+inail 3.5%+1% Inps 33%+inail 3.5%+1%
costo orario euro 49,48 costo orario euro 24,75 costo orario euro 16,5 costo orario euro 12,38

E’ previsto il compenso minimo di 36 euro equivalente ad una prestazione di 4 ore massime di prestazione continuativa. Il compenso da denunciare sarà sempre 36 euro, a prescindere dal numero di ore prestate e comunque per non più di 4 consecutive. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

 

Comunicazione della prestazione

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario L. n. 12/79 (tramite un patronato solo per l’accesso ai libretti di famiglia), all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente:

  • I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • Il luogo di svolgimento della prestazione;
  • L’oggetto della prestazione;
  • La data e l’ora di inizio ed il termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Se la prestazione non è stata resa, è possibile trasmettere la comunicazione di revoca attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

SANZIONI

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

N.B.

Nelle more del rilascio della piattaforma per gli intermediari, il cittadino e l’azienda devono dotarsi delle credenziali di accesso all’INPS utilizzando le ordinarie modalità. Una volta nella procedura, sarà necessario indicare alcune informazioni con le quali viene aperta una specie di portafoglio virtuale da caricare, sul quale vengono accreditati gli importi acquistati. Viene creato un F24 con i codici specifici, si procede al pagamento, da quel momento possono passare fino a 7 giorni prima che l’INPS acquisisca il pagamento e lo carichi nel portafoglio virtuale. Una volta caricato, si procede all’ordinaria denuncia di prestazione. Non è quindi immediato né facile l’utilizzo dei nuovi voucher!!!!

 

Per maggiori informazioni lo studio è Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.

Cordiali Saluti

L & P CONSULTING SRL

 

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