La legge di Stabilità per l’anno 2015 (Legge n.190/2014 del 23 dicembre
2014), ha introdotto un nuovo esonero sulla quota di contribuzione dovuta dal
datore di lavoro, in caso di assunzioni a tempo indeterminato (a tempo pieno e
parziale) Art. 1 commi 118-124.
Si evidenziano i punti principali della norma:
• L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
• Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
• L’esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a
tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps nel limite delle risorse stanziate per il
settore e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e,
nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale
con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore
agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.
• Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
• L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo
pari a 8.060 euro su base annua;
• L’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
• L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
• L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato
usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo
indeterminato;
• L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente;
• L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a
tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un
precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima
dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le
società controllate o collegate).
Il comma 121 stabilisce che i benefici contribuiti contenuto nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Per ulteriori approfondimenti resta a disposizione la Dott.ssa AnnaMaria di Santo.