SOSPENSIONE MUTUI E FINANZIAMENTI

 

In questa circolare cercheremo di rappresentare, in modo semplice e concreto, le informazioni necessarie per chiedere alle banche la sospensione dei mutui e finanziamenti e di dare delle risposte ai quesiti più frequenti

 

Le alternative possibili sono:

  1. sospensione art. 49 Decreto Cura Italia
  2. Moratoria ABI
  3. Sospensione mutuo prima casa
  1. SOSPENSIONE MUTUI E FINANZIAMENTI ART. 49 DECRETO CURA ITALIA
  • Chi la può chiedere: tutte le micro, piccole e medie imprese con debiti in bonis (non deteriorati) al 17.3.2020.
  • Cosa si può chiedere: la sospensione di mutui, finanziamenti e operazioni di leasing fino al 30 settembre 2020 (6 mesi).

Si può chiedere la sospensione della rata intera (quota capitale e quota interessi) o della sola quota capitale.

  • Procedura e modalità: È sufficiente mandare una PEC (in mancanza può bastare anche una mail normale ma meglio accertarsi telefonicamente) alla propria banca o società di leasing corredata da autocertificazione; consigliamo di chiedere alla banca il modello o usare un fac simile come quello in allegato.

La domanda viene accettata d’ufficio senza alcuna istruttoria.

Evidenziamo che le banche non possono revocare fidi e anticipi concessi, linee di credito né applicare oneri a carico delle imprese

  1. MORATORIA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)
  • Chi la può chiedere: tutte le micro, piccole e medie imprese per i debiti al 31.1.2020 a condizione che le eventuali rate scadute non superino i 90 giorni.
  • Cosa si può chiedere: la sospensione delle quote capitale di mutui e finanziamenti fino a un anno; l’ allungamento fino al 100% della durata residua del finanziamento.
  • Procedura e modalità: La sospensione o allungamento prevede una istruttoria da parte della banca, solitamente ci vogliono 30 giorni. La domanda va mandata a mezzo PEC (in mancanza può bastare anche una mail ma meglio accertarsi telefonicamente) su modulo predisposto dalle varie banche e con allegata una autocertificazione

QUALE DELLE DUE STRADE? 

La prima procedura, la sospensione mutui e finanziamenti, è più veloce, non richiede istruttoria, e va bene per i finanziamenti piccoli e soprattutto va bene se pensi che uno stop di 6 mesi ti possa essere sufficiente.

La seconda procedura, la moratoria ABI, è più lunga e macchinosa ma prevede una sospensione decisamente più ampia, fino a 12 mesi, e anche la possibilità dell’allungamento. E’ adatta per i finanziamenti più corposi e in ogni caso per chi valuta che 6 mesi di sospensione  non siano sufficienti.

  1. SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA

La sospensione del mutuo può essere fino a 18 mesi massimi e riguardare il finanziamento per l’acquisto della prima casa. Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare. Rientrano  nei seguenti casi:

1) Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; il lavoro parasubordinato; quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.

2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.

Il mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Inoltre puoi richiedere la sospensione anche se sei già in ritardo con il pagamento delle rate ma non più di 90 giorni consecutivi.

La domanda dovrà  essere fatta con apposito modulo che il Consap non ha ancora predisposto perché in attesa del decreto attuativo e presentata alla banca. Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda alla banca, questa viene inviata per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Si devono quindi calcolare non meno di 25 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda prima di avere una risposta affermativa o negativa.

La domanda sarà rifiutata se il richiedente usufruisce di altre misure per la sospensione del mutuo, di agevolazioni pubbliche, di avere stipulato un’assicurazione a copertura del rischi

  1. FINANZIAMENTI PERSONALI

Per tutte le forme di credito al consumo, esempio i finanziamenti personali, non sono previste sospensioni o moratorie dal Decreto Cura Italia, ma non è escluso che gli istituti finanziatori si attivino con proposte

A seguire le domande più frequenti:

  • LA BANCA PUO ‘ REVOCARE IL FIDO ? NO.

NO secondo l’art. 56 comma 2 lett. a) del DL Cura Italia le aperture di credito concesse fino a revoca esistenti all’entrata in vigore del Decreto non possono essere revocate né con riferimento alla parte utilizzata, ossia all’esposizione debitoria già in essere, né con riferimento alla parte di affidamento non ancora utilizzata. Tale divieto sussiste fino al 30 settembre 2020.

  • IL MANCATO PAGAMENTO DI RATE IN SCADENZA DI MUTUI, LEASING E FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE DI OGNI TIPO COMPORTA PROBLEMI? NO, la lettera c) del comma 2 dell’art. 56 del DL 18/20 dispone che “il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 viene sospeso fino al 30 settembre 2020”
  • CHE SUCCEDERÀ IL 30 SETTEMBRE 2020 CON LE RATE NON PAGATE? L’ammortamento verrà prorogato senza costi per l’imprenditore, la stessa lettera C dell’art. 56 del Decreto Cura Italia prevede che “il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. In buona sostanza il Decreto prevede una proroga gratuita ex lege di tutti i rapporti a rimborso rateale, per cui alla data del 30 settembre si dovrebbe ricominciare a pagare regolarmente le rate periodiche senza alcun aggravio e senza il timore che a tale data si debba corrispondere in un’unica soluzione tutto il sospeso pregresso
  • CHE SUCCEDERÀ PER I FINANZIAMENTI NON RATEALI IL CUI CAPITALE VIENE RIMBORSATO IN UNICA SOLUZIONE? Anche per tali finanziamenti il rimborso, se previsto prima di tale data, è prorogato per legge al 30 settembre 2020 (art. 56, comma 2, lett. b) DL 18/2020). Ovviamente, la proroga è valevole sia per il capitale che per gli interessi e per le spese. L’istituto di credito non può variare le condizioni fino alla data del 30 settembre 2020.
  • SONO PREVISTI COSTI A CARICO DELLE IMPRESE PER GARANTIRE LE PROROGHE PREVISTE DAL DL CURA ITALIA? NO, è opportuno considerare che a fronte di tali misure l’art. 56 del DL 18 del 2020 prevede un fondo di garanzia a favore del soggetto finanziatore (banca) e nessun costo per le imprese. Tali garanzie sono attivabili nei limiti degli importi sospesi al 30 settembre 2020 e in caso di inadempimento successivo a tale data.

Lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/ e-mail.

 

L&P CONSULTING SRL

 

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