La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per i carburanti a partire dal 2019 ma fino a tale data sarà in vigore il doppio binario di cartaceo ed elettronico, grazie alla proroga della scheda carburante, precedentemente abolita a partire dal 1° luglio 2018 per effetto delle novità introdotte in Legge di Bilancio.
Ad ogni modo –in vista della presunta abolizione- meglio anticiparsi ed organizzarsi con modalità alternative al tradizionale “cartoncino”.
E’ esperienza di tutti i titolari di partita IVA e dei loro dipendenti recarsi al distributore con un’autovettura (o un autocarro) aziendale, fare rifornimento e chiedere la timbratura e la firma del benzinaio su di un cartoncino prestampato chiamato “scheda carburanti”. La scheda carburante chiamata anche carta carburanti, è stata introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 febbraio 1977, come documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione IVA e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti. Proprio perché il distributore non rilascia alcun documento fiscale, a fine mese o a fine trimestre, il cartoncino con tutti i rifornimenti, i timbri, le firma e gli importi pagati viene integrato con alcune informazioni aggiuntive e registrato in contabilità. In questo modo l’azienda riesce a recuperare l’IVA sui carburanti nella misura ammessa per ogni autovettura (che corrisponde a ciascuna scheda carburante).
L’introduzione della semplificazione “carte di credito”
Con le novità introdotte dal decreto semplificazioni, la scheda carburante non è più obbligatoria se il pagamento viene documentato mediante moneta elettronica, ovvero, carta di credito, di debito o prepagata. In realtà detta “facoltà” in vigore dal 2012, non ha tuttavia avuto molto successo per l’ovvia ragione che, non potendo adottare una procedura mista, l’azienda dovrebbe dare una carta di credito a tutti quelli che fanno rifornimento. Senza contare che rilevare i movimenti da estratto conto non è sempre così agevole e che le transazioni finanziarie non riportano le targhe degli automezzi.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire la tracciabilità, e ha ricompreso in questa fattispecie:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- mezzi di pagamento elettronici, semplicemente:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Proroga dell’utilizzo della scheda carburanti e della fattura elettronica
Con il rinvio, dunque, anche per carburanti e sub appalti Pa, l’obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1 gennaio 2019, quando, a meno di ripensamenti del governo, l’obbligo di fatturazione elettronica diventerà operativo per tutte le operazioni commerciali che comportano l’emissione di una fattura (sia B2B che B2C). L’obbligo dell’oramai vicino “primo luglio” viene prorogato di 6 mesi e si sposta al 1° gennaio 2019, nel frattempo la scheda carburante potrà essere usata. Comunque nel frattempo sarà possibile per le imprese e i professionisti pagare il rifornimento per le autovetture con e-fattura, in via sperimentale
Ricordiamo che la fattura elettronica è un file XML contenente tutte le informazioni previste d’obbligo per le fatture, con ulteriori informazioni relative alla trasmissione della fattura al soggetto destinatario tramite il sistema interscambio (Sdl). La fattura, infatti, viaggerà tramite questo sistema informatico, utilizzato al momento per le fatture della Pubblica Amministrazione.
Questa fattura elettronica non è, come si potrebbe pensare, un documento leggibile, magari in PDF, che il distributore può fare in cassa e magari inviare per email all’acquirente. Il modello di fattura elettronica introdotto in Italia è tutt’altro: si tratta di un file elettronico composto da soli dati (per chi lo volesse sapere è in formato xml) che il distributore dovrà emettere entro le ore 24 del giorno del rifornimento ed inviare … al cliente direte voi !?! E invece no. Il file con la fattura elettronica viene inviato dal distributore al Sistema di Interscambio (detto SDI), che è un server centrale gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Sistema di Interscambio svolge una funzione di “postino” e, dopo avere memorizzato i dati IVA di suo interesse, procede con l’inoltro della fattura al destinatario finale, ovvero il cliente del distributore. La trasmissione non avviene in tempo reale ma può impiegare da poche ore ad alcuni giorni. L’elemento ancora più interessante è che questo file fattura arriverà sulla PEC (Posta Elettronica Certificata) della ditta acquirente oppure sul portale dell’intermediario di cui si avvale la ditta acquirente. In casi limitati ad aziende più strutturate, la fattura in xml potrebbe arrivare direttamente in contabilità se il software gestionale si collega direttamente con lo SDI
Per capire nel dettaglio come funzionerà l’e-fattura per il pagamento dei carburanti bisogna far riferimento alle indicazioni contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018.
I benzinai dovranno, a seguito di richiesta, emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per chi intende beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto.
Imprese e professionisti, in sede di acquisto di benzina e gasolio, dovranno esplicitamente richiedere al rifornitore l’emissione dell’e-fattura: l’obbligo ad oggi non è generalizzato ma riguarda soltanto i titolari di partita IVA.
L’acquirente quindi dovrà informare il benzinaio che l’acquisto è effettuato nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. In caso contrario l’operazione si considererà effettuata da un privato, non sarà possibile beneficiare di detrazione IVA e della deduzione della spesa.
Per quanto riguarda il contenuto della fattura viene tuttavia chiarito che non sarà necessario indicare la targa del veicolo nonché il modello, fermo restando la possibilità di inserirli in via facoltativa utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Per maggiori informazioni, il nostro studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
L&P CONSULTING SRL
DISCLAIMER
LIMITI ALL’UTILIZZO
I contenuti e l’opera grafica sono di proprietà dell’autore. Essi non possono, né totalmente né parzialmente, essere riprodotti, pubblicati o distribuiti senza il preventivo consenso scritto dello stesso, fatto salvo l’utilizzo personale.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate a fini decisionali. I Professionisti ed i Collaboratori della L&P Consulting non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.
The news conveyed in this communication is provided for information purposes only and shall not be used for decision-making. Professionals and Co-workers of Lorenzini & Partners have neither responsibilities for any decision or action taken as a result of this information, nor assume any responsibility for providing partial information.