La Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio, innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il c.d. regime forfettario, vedendo così ampliarsi la platea dei soggetti che possono accedervi. Inoltre, viene introdotta un’ulteriore novità: tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi e ricavi superiori ai 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Riepiloghiamo ora le caratteristiche e i requisiti previsti per poter accedere al regime forfettario.
- PRINCIPALI VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO
- Consente la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, applicando un’aliquota pari al 15% sul reddito imponibile (5% per le nuove attività, per i primi 5 anni);
- Rilevanti semplificazioni ai fini IVA, non dovendo assoggettare i propri compensi all’imposta;
- Esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto, in caso di attività svolta da professionisti;
- Rilevanti semplificazioni ai fini contabili;
- CAUSE OSTATIVE PER L’ACCESSO O IL MANTENIMENTO DEL REGIME
Non possono adottare il regime forfetario, in ragione dell’attività svolta:
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Non è possibile accedere o mantenere il regime forfetario se non sono rispettati una serie di requisiti riferibili al contribuente, ossia:
- Si tratta di un soggetto non residente;
- Il contribuente partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
- Il contribuente controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente che intende adottare il regime agevolato;
- Il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Inoltre, al fine di mantenere il regime forfettario nell’anno successivo, è necessario:
- che l’attività eventualmente svolta nei confronti di datori di lavoro, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, non rappresenti più del 50% dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi.
- aver sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro dipendente e fattispecie assimilate.
- REQUISITI DIMENSIONALI: NOVITA’ 2023
Come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2023 la soglia dei 65.000 euro viene implementata a 85.000 euro.
Ciò significa che:
- I contribuenti già in regime forfettario che, nel 2022, hanno conseguito ricavi o compensi sino a 85.000 euro potranno mantenere il regime agevolato nel 2023;
- I contribuenti che non hanno usufruito, nel 2022, del regime agevolato, ma che hanno conseguito ricavi o compensi entro 85.000 euro, potranno aderire al forfettario, sempre che tutte le condizioni già sovra elencate siano rispettate.
Inoltre, alle cause ostative sovra descritte, se ne aggiunge una nuova. Il contribuente in regime forfettario che superi l’ammontare di ricavi o compensi di 100.000 euro (sempre tenendo conto dell’eventuale ragguaglio a periodo), viene immediatamente estromesso in corso d’anno dal regime agevolato.
Se ciò dovesse accadere, il soggetto estromesso sarà chiamato ad applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle operazioni effettuate dopo l’esclusione dal regime agevolato. Ma su questo aspetto si attendono ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò significa che se in corso d’anno il contribuente superi il limite degli 85.000 euro di ricavi e compensi, ma si resti al disotto del limite di 100.000 euro, si sarà esclusi dal Regime forfettario dall’anno successivo (e NON per l’anno in corso).
- OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI
Con la FAQ n. 150 del 22/12/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (a partire dallo scorso 1° luglio) i soli contribuenti in regime forfettario che hanno conseguito nel 2021 ricavi e compensi superiori a 25.000 euro. Gli altri soggetti in regime forfettario saranno obbligati, a partire dal 1° gennaio 2024, a prescindere dal volume di ricavi e compensi conseguiti nel 2022 e nel 2023.
Per cui, anche i contribuenti forfettari che apriranno la partita iva nel 2023 non saranno obbligati al emettere fatture elettroniche fino al 2024 (salvo ulteriori proroghe).
Lo studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/e-mail.
Cordiali saluti.
L&P CONSULTING SRL
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