OPERAZIONI CON L’ESTERO: TUTTE LE NOVITA’ 1° Luglio 2022

 

Per effetto dell’articolo 5, comma 14-ter, del decreto legge 146/21, dal 1° luglio 2022 diventano operative le nuove regole per la trasmissione telematica attraverso il sistema di interscambio SdI dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per cui, da tale data, in sostituzione all’invio dell’Esterometro (che verrà abolito), i dati delle operazioni transfrontaliere andranno comunicati con il tracciato xml.

  • Operazioni Attive

 Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, va emessa una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere emessa entro i soliti termini di emissione delle fatture, valorizzando però il campo “codice destinatario” conXXXXXXX”.

Resta fermo, in caso di fatture emesse verso soggetti residenti in altri paesi dell’Unione Europea, l’obbligo per il fornitore all’invio telematico del modello Intrastat riportate tutti i dati delle operazioni Intra-UE effettuate un in dato mese/trimestre.

Non vi sono, invece, obblighi di ulteriori adempimenti in caso di vendite verso soggetti Extra-UE, ma solo l’emissione della fattura elettronica.

  • Operazioni Passive

Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica da fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da inviare telematicamente al Sistema.

Tali integrazioni/autofatture si distinguono come segue:

  1. tipo TD17: per l’acquisto di servizi dall’estero (anche intracomunitari);
  2. tipo TD18: per l’acquisto di beni intracomunitari;
  3. tipo TD19: per l’acquisto di beni esteri.

 

Oltre alle modalità di invio, cambiano anche i tempi per adempiere.

Si passa, infatti, dall’invio “massivo” dei dati tramite Esterometro, a una trasmissione telematica “per operazione” da compiersi in tempi molto più rapidi: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.

 

Non vanno, invece, trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state già emesse o ricevute fatture elettroniche tramite SdI.

 

Sanzioni

Il nuovo regime sanzionatorio prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con limite massimo di 400 euro mensili; sanzione ridotta alla metà se la trasmissione e/o l’integrazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Seguiranno future comunicazioni sulla modalità di compilazione di tali documenti, ipotizzando che seguiranno anche nuovi aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/e-mail.

L&P CONSULTING SRL

 

 

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