Le spese spettanti al professionista (vitto, alloggio e viaggio) in occasione di trasferte effettuate per l’esercizio di un incarico da parte del committente (es. Avvocato di Roma che si reca presso il Tribunale di Milano) possono seguire due modalità di rimborso:
- Spese anticipate dal professionista per conto del cliente
- Spese anticipate direttamente dal committente
- Nel primo caso, le spese di vitto alloggio e viaggio sono anticipate finanziariamente dal professionista che intesta i documenti a suo nome riaddebitandole nella propria parcella unitamente al compenso spettante. In questa fattispecie è necessario considerare i riflessi di detta operazione sul proprio regime fiscale. I costi sostenuti dal professionista per le spese di vitto e alloggio sono detraibili dalla propria contabilità nel limite del 75% della spesa sostenuta e nel limite del 2% dei compensi. Ai fini Iva, tali costi permettono una detrazione integrale dell’imposta. Le spese di viaggio invece (treno, aereo, rimborso km) sono interamente deducibili dal professionista. Per quanto riguarda il riaddebito delle menzionate spese, l’intero importo indicato in fattura, unitamente al compenso, concorre alla formazione del reddito professionale poiché tale rimborsi rientrano nell’ampia nozione di “compensi” percepiti dal professionista. Su detto importo complessivo il professionista applicherà IVA , ritenuta e cassa previdenziale.
Esempio: Avvocato che sostiene direttamente le spese di vitto , alloggio, viaggio. In questo caso le riaddebita al cliente con emissione di fattura. L’importo delle stesse, che configura reddito imponibile, sarà soggetto ad IVA ed a Ritenuta.
Compenso per consulenza | 2.500,00 € |
+ rimborso spese (vitto, alloggio etc) | 500,00 € |
+ contributoprevidenziale 4% | 120,00 € |
+ IVA 22% | 3.806,40 € |
– Ritenutad’acconto( 20% su 3.000) | -600,00 € |
Importo netto | 3.206,40 € |
+ Spese ant. Per conto del cliente
Escl. Art 15 IVA |
100,00 €
|
a pagare | 3.306,40 € |
Le uniche spese escluse da tassazione , IVA e ritenuta sono quelle anticipate in nome e per conto del cliente come marche da bollo, tasse concessione governativa, imposta registro, indicate in fattura come spese Escl. Art 15 IVA.
In sintesi:
Tipologia di spesa | Reddito per professionista | IVA | RIT |
Indennità di trasferta, indennità di viaggio e rimborsi chilometrici non documentati, diarie | SI | SI | SI |
Vitto e alloggio documentati, spese di viaggio e soggiorno sostenute fuori dal comune di domicilio | SI | SI | SI |
Trasporto con vettore | SI | SI | SI |
Rimborso KM auto propria | SI | SI | SI |
Altre | SI | SI | SI |
Spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15) | NO | NO | NO |
Le limitazioni imposte dal legislatore fiscale alla deducibilità limitata di tali spese sostenute dal professionista, sono dettate dall’esigenza di impedire la deduzione dei costi astrattamente riferibili alla sfera personale. Ne consegue tuttavia, un’indubbia penalizzazione del professionista che, addebitando in fattura al cliente le spese sostenute nell’interesse di quest’ultimo, subirà per intero la tassazione di tale ammontare, potendo invece portare in deduzione dal proprio reddito professionale solo quella quota di spese ammessa dalla legislazione fiscale (pari al 75%).
- La seconda modalità , sicuramente meno gravosa per il professionista in termini finanziari e fiscali è prevedere che dette spese siano anticipate direttamente dal committente. In tale ipotesi è bene ricordare che fino al 31 dicembre 2014 era necessario seguire una procedura articolata che di fatto ne scoraggiava l’utilizzo: il committente poteva portare a deduzione il costo ( da lui sostenuto) solo comunicando l’importo al professionista il quale provvedeva con propria fattura indicando detti dati. In tal modo il committente poteva imputare il costo sostenuto ed il professionista si vedeva tassare il compenso in “natura”.
Al fine di semplificare la procedura, a far data dal 2015 il D.Lgs 175/2014 ha disposto che “le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente NON costituiscono più compenso per il professionista”. Di conseguenza dette spese diventano per il committente che le ha sostenute (sempre specificando il nome del professionista) integralmente deducibili, e per il professionista sono del tutto neutre non dovendo essere riportate nella propria contabilità né riaddebitate.
Il mancato riferimento alle spese di viaggio, in detta normativa , comportava che dette spese anche se sostenute dal committente continuavano a concorrere alla formazione del reddito professionale. Un evidente disallineamento quindi tra spese di vitto alloggio con procedura semplificata e spese di viaggio con le vecchie modalità.
Da ultimo è intervenuto il decreto 193/2016 disponendo che anche le spese di viaggio a partire dal 1° gennaio 2017 , se sostenute dal committente, sono escluse dal reddito del professionista al pari di quanto già previsto per le spese di vitto e alloggio. In pratica ad oggi tutte le spese anticipate dal committente non dovranno transitare nella contabilità del professionista e saranno dedotte direttamente dal committente che le sostiene. Anche ai fini Iva il professionista non dovrà fare nulla mentre in capo all’impresa committente resta fermo il diritto all’integrale detrazione dell’IVA in quanto la fattura è intestata direttamente al soggetto che sostiene la spesa.
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