La legge di stabilità ha riscritto le nuove regole che disciplinano le imposte sugli immobili, dalla completa esenzione per l’abitazione principale, all’esenzione per l’inquilino, agli immobili dati in uso gratuito ai familiari a valere dall’anno d’imposta 2016.
Di seguito si descrivono le varie casistiche.
Esenzione TASI per l’ Abitazione Principale
Per definizione è: “l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica nonché dimora abituale”. Tale immobile- già esente da IMU – diventa dal 2016 anche esente da TASI, tranne per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 A/9 denominate case di Lusso. Per quest’ultime l’aliquota IMU rimane quella dello 0.4% con la detrazione di 200 euro.
Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà diritto all’esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l’esenzione.
Le pertinenze dell’Abitazione Principale
Diventano esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale, ovvero box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2) e solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
Tasi e IMU per Immobili concessi in comodato uso gratuito
Nella scorsa disciplina IMU TASI i Comuni, con delibera, hanno operato una serie di agevolazioni per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari entro un certo grado di parentela e fissandone i criteri (es. ISEE< 5.000€…).
La nuova Legge di Stabilità, ha operato un’ agevolazione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito ai parenti entro il primo grado (figli o genitori), introducendo la riduzione della base imponibile IMU pari al 50% (escluse le unità immobiliari di lusso A/1,A/8 e A/9). Stesso discorso vale per la TASI in quanto ha la medesima base imponibile.
Tale riduzione spetta a condizione che:
– Il contratto di comodato sia registrato: nel caso di contratto scritto l’obbligo di registrazione scatta entro 20 giorni ed il beneficio si aziona dalla data del contratto di comodato; in caso di contratto verbale, per beneficiare dell’agevolazione il comodato dovrà essere comunque registrato.
– Il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale, fanno eccezione gli immobili classificati nelle categorie A/1 A/8 e A/9
– L’immobile concesso in comodato deve essere adibito ad abitazione principale.
Si resta vincolati alla presentazione della dichiarazione IMU/TASI ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 3
Tasi inquilini
Dal 2014 è stata introdotta la TASI sugli immobili dati in locazione, pertanto il proprietario e l’inquilino erano chiamati al versamento dell’imposta nella misura stabilita dalle delibere Comunali. Orbene, la Legge di Stabilità, ha previsto l’abolizione della TASI per gli inquilini che hanno scelto l’unità immobiliare come abitazione principale. Il proprietario è tenuto al versamento dell’imposta in misura percentuale, così come stabilito da delibera Comunale ma, la quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.
Canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, usufruiranno di una riduzione IMU e TASI del 25%.
Coniugi separati
I separati e i divorziati, la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione non dovranno pagare la Tasi, in quanto viene assimilata all’abitazione principale.
Imu agricola
La legge di Stabilità cancella la classificazione dell’Istat introdotta nel 2015 tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli (Circolare 14 giugno 1993 n. 9)
Sono esonerati, quindi, dal versamento dell’imposta:
– I coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricolo Professionali, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
– terreni ricadenti nelle aree montane o di collina,
– terreni ubicati nei Comuni delle Isole minori,
– terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.
– Per maggiori informazioni restiamo a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
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