Come ogni anno è questo il periodo in cui prepararsi e documentarsi sulle novità fiscali relative alle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2016. Dall’ultima Legge di Stabilità 2016 ci sono delle novità importanti riguardo le spese sostenute nell’anno 2016 che possono essere portate in detrazione fiscalmente.
Innanzitutto ricordiamo le scadenze di presentazione del modello 730/2017: per quest’anno il termine di presentazione in via telematica da parte di CAF e professionisti abilitati è fissato al 23 luglio 2017, con possibilità da parte del contribuente di consegnare la documentazione necessaria entro il termine massimo del 7 luglio 2017. Per quanto attiene, invece, alla presentazione dell’Unico 2017, la scadenza per l’invio telematico rimane fissato al 30/09/2017, ma per il calcolo delle imposte ed il versamento delle stesse va anticipato tutto al mese di luglio 2017.
Vediamo ora quali sono le PRINCIPALI NOVITA’a livello di detrazioni rispetto allo scorso anno:
- DICHIARAZIONI OGGETTO DI RETTIFICA – I contribuenti per l’anno 2016 possono beneficiare degli effetti delle dichiarazioni integrative a favore, relativi a periodi d’imposta per i quali era possibile presentare solo l’istanza di rimborso. In altri termini, per il contribuente sarà possibile, seppur a specifiche condizioni, inserire in dichiarazione le eccedenze Irpef risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivo.
- UNIONI CIVILI – Grande novità delle dichiarazioni di quest’anno riguarda le unioni civili. A tal fine, infatti, le parole “coniuge”, “coniugi” o i termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (come previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016). Ciò significa che, sia sul fronte dei carichi familiari che delle ulteriori agevolazioni fiscali, nel modello potranno essere, ad esempio, detratti oneri riferiti sia a persone civilmente unite di sesso diverso che dello stesso sesso.
- PREMI DI RISULTATO – Come noto, i lavoratori del settore privato che percepiscono premi di risultato da parte dei propri lavoratori di lavoro, avranno la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata se il premio di risultato percepito non supera l’importo di euro 2000.
- LAVORATORI RIMPATRIATI – Le vigenti disposizioni normative prevedono che i lavoratori tornati a lavorare nel nostro Paese possono far concorrere solo il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
- ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE (LEGGE COSIDDETTA ‘DOPO DI NOI’) – Dal 2016 è stata introdotta una specifica detrazione per premi versati in relazione alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Per le persone con disabilità grave sono previste agevolazioni per le assicurazioni sulla vita destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori. L’importo massimo che può essere portato in detrazione non deve complessivamente superare euro 750,00 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e deve comprendere anche i premi di assicurazione.
- SCHOOL BONUS – Per i contribuenti che, nel corso del 2016, hanno effettuato erogazioni liberali (fino a euro 100.000) in favore degli istituti scolastici del sistema di istruzione nazionale è previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 65% dell’importo così corrisposto. Il credito d’ imposta sarà ripartito in 3 quote annuali di uguale importo.
- DETRAZIONI PER SPESE DI CANONE DI LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE – Nel modello di dichiarazione 2017, il contribuente potrà indicare i canoni e i relativi oneri accessori derivanti dalla stipula di contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale. Tra i requisiti, la legge prevede che il contratto venga stipulato entro un anno dalla consegna dell’immobile, che i canoni siano sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a euro 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
– SPESE DI ISTRUZIONE – Per le spese relative alla frequenza delle scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione, (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), scuole secondarie di secondo grado, del sistema nazionale d’istruzione, sia le scuole statali che le scuole paritarie private, nel 2016 il contribuente può portare in detrazione nella misura del 19% per ciascun studente l’importo massimo di euro 546 euro.
Le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, potranno essere portate in detrazione:
- nel caso di università statali, per l’intero importo sostenuto;
- nel caso di università non statali, in misura non superiore a quelle stabilite annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per ciascuna facoltà universitaria.
- BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE – Alle giovani coppie composte da coniugi o da conviventi che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo della casa principale è riconosciuta per il solo 2016 la detrazione del 50 % delle spese sostenute (nel 2016) entro il limite di 16.000 euro.
- IVA SULLE CASE IN CLASSE ENERGETICA A e B – Ai contribuenti che nel 2016 hanno acquistato dal costruttore una casa di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’Iva pagata. La detrazione va divisa in 10 anni e la cessione deve essere effettuata da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione.
- SPESE PER LA DOMOTICA – In dichiarazione è anche previsto il cosiddetto “ecobonus” per le spese destinate all’acquisto, all’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. La detrazione del 65% è calcolata sull’intero importo sostenuto dal contribuente e, analogamente alle spese sostenute per il risparmio energetico, viene suddiviso in 10 rate annuali.
- VIDEOSORVEGLIANZA – Il modello 2017 accoglie, infine, il nuovo credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme. Sono agevolabili, altresì, le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
- La condizione prevista dalla normativa è che l’installazione debba riguardare immobili non utilizzati nell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.
PROROGHE: sono state prorogate anche per l’anno 2016 le seguenti detrazioni:
- del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un tetto massimo di € 96.000;
- del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
- del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- fino all’80% per le spese relative agli interventi per l’adozione di misure antisismiche fino ad un massimo di € 96.000;
CONFERME PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- Polizze assicurative: limite massimo di € 530,00 per i premi delle polizze assicurative stipulate sulla vita e contro gli infortuni, limite massimo di € 1.291,14 per i premi delle polizze contro il rischio di non autosufficienza, rischio morte o invalidità permanente.
- Spese sanitarie vere e proprie con detrazione del 19% delle spese sostenute nel 2016, per importi di spesa superiori alla franchigia di 129,11 euro;
- Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, per le quali spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute, in questo caso la detrazione massima ottenibile è pari a 197,48 euro;
- Spese sanitarie sostenute per disabili, per le quali è possibile ottenere una detrazione del 19% delle spese sostenute, senza limiti di importo, tra cui anche quelle per l’acquisto di auto e cani guida;
- Spese funebri: spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute su un tetto massimo di € 1.550,00.
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