Tra nuovi e tanti adempimenti introdotti dal 2017 anche qualche eliminazione.
Vediamo nel dettaglio:
ELIMINATI MODELLI INTRASTAT SUGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI
Per effetto dell’articolo 4, comma 4, lettera b), del D.L. 193/2016, è stato abrogato, a decorrere dal 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat “limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea” (modello Intra 2)
Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue (modelli Intra 1)
L’abrogazione delle comunicazioni Intrastat è strettamente correlata all’introduzione del “nuovo spesometro trimestrale” e delle comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali. In realtà questa più che un’agevolazione appare una conseguenze logica dell’introduzione di dette comunicazioni che includono anche le fatture di acquisti esteri, fino al 2016 comunicate coni modelli Intrastat ed invece escluse dallo spesometro annuale.
La motivazione parrebbe, come rilevabile in premessa del DL 193/2016, riconducibile al fatto della considerata e straordinaria necessità di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all’Amministrazione Finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità.
Gli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta,dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, dello stesso decreto,che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti devono dichiarare all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale, entro ciascun mese, l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento con il modello Intra 12. Si presume quindi che al momento, fatti salvi eventuali chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, i mod. INTRA12 debbano intendersi ancora in vigore con le modalità e le norme che fino ad oggi e per gli anni a venire li disciplineranno, pertanto per nulla modificati dal DL 193/2011.
ABROGATA LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO
Per effetto dell’articolo 7-quater, comma 21, del D.L. 193/2016, è stato abrogato, a decorrere dal 01/01/2017, anche l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuati presso operatori sammarinesi. L’adempimento viene meno, quindi, per le operazioni annotate a partire dal 1º gennaio 2017.
ABROGATA LA COMUNICAZIONE BLACK LIST
Abrogazione comunicazione black list dal 2017: il modello polivalente annuale, è lo strumento finora utilizzato dai contribuenti Soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, con operatori commerciali economici aventi sede, residenza o domicilio, in uno dei paesi black list. La black list, sostanzialmente è una sorta di lista nera italiana in cui sono stati inseriti, da appositi decreti ministeriali, nello specifico quello del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, alcuni Paesi a fiscalità privilegiata.I contribuenti pertanto che hanno intrattenuto relazioni commerciali con soggetti economici aventi residenza, sede o domicilio, in uno dei paesi presenti nell’elenco, erano tenuti alla presentazione della cd. comunicazione black list. per cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, complessivamente superiori a 10 mila euro. Ora però, per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, la comunicazione black list 2017 è stata abolita già a partire dalle operazioni effettuate nel 2016.
NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO A PARTIRE DAL 1° MARZO 2017
La dichiarazione di intento è una comunicazione formale che l’esportatore abituale deve presentare all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui intenda effettuare degli acquisti o delle cessioni senza IVA nel limite del proprio plafond disponibile. Tale dichiarazione, va quindi trasmessa per via telematica direttamente dall’esportatore se abilitato all’utilizzo dei servizi telematici di Fisconline o Entratel oppure da un intermediario Caf, commercialista o associazione di categoria. In entrambi i casi la trasmissione deve avvenire tramite compilazione del nuovo modello di lettera di intenti utilizzando il software gratuito chiamato “dichiarazione d’intento” messo a disposizione dall’Agenzia.
Inoltre, se la compilazione e trasmissione avviene attraverso un intermediario, questo è tenuto a rilasciare all’esportatore abituale la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del modello e sia copia della dichiarazione.
Con il provvedimento del 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello della dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche: tale modello, come noto, deve essere utilizzato dall’esportatore abituale per effettuare operazioni di acquisto (o importazioni) di beni e ricevere prestazioni di servizi senza l’applicazione dell’IVA.
A differenza dal precedente modello, con le nuove regole l’esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d’Intento l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza Iva. E’ poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo.
Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall’1/1/2017 al 31/12/2017), che era quella più utilizzata.
Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:
presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della stessa nel campo “una sola operazione per un importo fino a euro”
presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro”
Tale nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal Provvedimento dell’11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Relativamente all’anno 2017, dunque, per le operazioni da effettuare sino al 28/02/2017, il modello di lettera d’intento da utilizzare rimarrà quello precedente (modificato dal Provvedimento dell’11 febbraio 2015);
dal 1° marzo 2017 troverà applicazione il nuovo modello della dichiarazione d’intento, approvato il 2 dicembre 2016 dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che, anche se con il vecchio modello si è optato per un periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017 bisognerà predisporre un’altra dichiarazione d’intento, seguendo le recenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della dichiarazione d’intento, disposta dall’articolo 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non ha subito alcuna variazione: le motivazioni che hanno giustificato tale restyling del modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolato.
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