La Legge di Stabilità 2016 ( L. 28 dicembre 2015 n°208: art. 1, commi 91 – 94 e 97 ) ha introdotto un provvedimento che ha lo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi.
La Legge prevede un incremento del valore fiscale del bene amplificato del 40%, beneficiabile attraverso:
• l’ ammortamento del bene se si tratta di un acquisto in proprietà
• i canoni di competenza se si tratta di acquisto in leasing (esclusa la quota interessi)
Esempio: caso di un costo di acquisto di un cespite pari a €10.000 e il cui coefficiente di ammortamento sia pari al 20% il conteggio dell’ammortamento da ripartire in cinque anni verrà effettuato su un valore di €14.000 (€10.000+40%) con la conseguente emersione ai fini fiscali di maggiori costi deducibili per €800 per anno (€14.000×20%=€2.800 contro €10.000×20%=€2.000).
I beni ammessi sono:
• i beni strumentali nuovi;
• i beni in leasing;
• i beni di importo pari od inferiore a 516.46 € (ammortizzabili integralmente nell’anno di sostenimento della spesa) per i quali il limite stabilito dall’art. 102 comma 5 del Tuir, una volta applicato il 40%, si alza a € 722.40.
I beni esclusi sono:
• i beni immateriali;
• i fabbricati;
• le costruzioni;
• i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6.5% (es.: vasche, serbatoi, silos ecc.);
• i beni di cui all’allegato 3 della L. 208/2015 (es.: condutture, materiale rotabile ferroviario e tranviario, aerei di equipaggiamento ecc.).
Gli ammessi alla fruizione dell’agevolazione (a prescindere dalle dimensioni, dal settore di attività e dal regime contabile adottato) sono:
• tutte le imprese (individuali, società di persone e di capitali);
• gli enti (sia commerciali che non commerciali );
• i professionisti (anche se esercitano in forma associata);
• i soggetti non residenti (ad esempio le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) nella misura in cui producano redditi di impresa o lavoro autonomo assoggettati a tassazione in Italia ma solo per beni strumentali inerenti l’attività esercitata in Italia;
• coloro che adottano il regime dei minimi.
Sono esclusi i contribuenti forfettari poiché per questi soggetti l’ammontare dei costi non rileva per il calcolo del reddito imponibile.
La finestra temporale entro cui bisogna realizzare l’investimento va dal 15.10.2015 al 31.12.2016 pertanto è una disposizione “temporale” salvo eventuali proroghe che potranno essere adottate in futuro.
A tal proposito è importante individuare il momento in cui l’investimento si considera effettuato:
• per i beni acquistati in proprietà fa fede la data di consegna o spedizione
• per i beni acquistati in contratto d’appalto fa fede la data di ultimazione della prestazione
• per i beni di leasing si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).
Il bonus è legato all’ammortamento pertanto un ulteriore requisito è l’entrata in funzione del bene, senza la quale il processo di deducibilità del costo non può iniziare. In sintesi, la consegna del bene mobile rileva per verificare se l’investimento è agevolabile, l’entrata in funzione invece definisce il momento da cui decorre il beneficio.
Esempio: il bene viene consegnato entro il 31.12.2016 ma entra in funzione soltanto nel 2017, l’investimento è agevolabile ma la quota incrementale dell’ammortamento sarà fruibile solo dal 2017.
E’ rilevante anche precisare il concetto di “novità”. Si intendono, quindi, quei beni che non sono mai stati utilizzati da altri soggetti e che vengono direttamente acquistati dal produttore o dal rivenditore ed in casi limite da soggetti che non li hanno mai utilizzati nella propria attività. Non è necessario che tutte le parti che li compongono siano nuove purché nella loro costruzione sia rispettata la prevalenza di parti nuove rispetto a quelle usate.
Nelle ipotesi in cui il bene agevolato venga ceduto prima che sia concluso il processo di ammortamento, l’agevolazione viene a cessare e non potrà trasferirsi all’acquirente, perché quest’ultimo avrà perso il requisito della novità.
Il riferimento della norma alle sole imposte sui redditi sta ad indicare che l’agevolazione rileva ai soli fini IRPEF ed IRES, non all’IRAP.
VEICOLI A MOTORE E MAXIAMMORTAMENTO
La Legge di Stabilità al comma 92 dell’art. 1 stabilisce che sono da considerarsi maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, (autovetture, autocaravan …) e dei canoni di locazione finanziaria.
A seguito di questo, i limiti per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa (poiché quelli ad uso esclusivo sono già totalmente deducibili) e non assegnati in benefit ai dipendenti (perché quelli assegnati ai dipendenti invece non hanno limite di costo fiscale) passano da:
TIPOLOGIE LIMITE PRECEDENTE LIMITE ATTUALE
Autovetture ed autocaravan 18.075,99 € 25.306,39 €
Motocicli 4.131,66 € 5.784,32 €
Ciclomotori 2.065,83 € 2.892,16 €
Agenti e rappresentanti 25.823,00 € 36.152,00 €
Sono esclusi i veicoli a motore presi a noleggio per lungo termine e gli altri costi di gestione (carburanti, manutenzioni, eccetera).
Restano immutate le percentuali di deducibilità del 20% per imprese e professionisti, del 70% per veicoli concessi in benefit ai dipendenti e dell’80% per agenti e rappresentanti.
La procedura da effettuare in relazione ai veicoli a motore può essere così sintetizzata:
• verificare il costo di acquisto e maggiorarlo del 40%;
• controllare che il valore ottenuto non ecceda i limiti massimi di deducibilità fiscale ampliati;
• sul valore ottenuto (eventualmente limitato al limite massimo deducibile) si calcolerà la quota di ammortamento.
Tale valore sarà:
• ridotto al 50% se si tratta del primo anno di impiego e ammortamento (escluso per i professionisti);
• rilevante soltanto per il 20% se è un’impresa;
• costituito da una quota contabile ed una quota extracontabile rilevante solo fiscalmente.
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