DATA EMISSIONE DEVE COINCIDERE CON DATA INVIO ALLO SDI
La data di trasmissione allo SDI deve coincidere con la data di emissione del documento come previsto dall’art.21 del decreto iva. Nel primo semestre 2019 la fattura può anche essere emessa e contestualmente trasmessa, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ operazione. Dal 1 Luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Esempio cessione bene il 10 gennaio, posso emettere fattura il 5 febbraio (riportando nelle note o nel corpo della fattura i riferimenti della cessione avvenuta (DDT, se previsto) e trasmetterla sempre il 5 febbraio.
Dal termine del servizio quanti giorni ho per l’emissione della fattura? Ad esempio, se concludo il servizio il 31/01/2019, quanti giorni ho per l’emissione della fattura?
Per limitare gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, il decreto legge 119/2018 stabilisce che il primo semestre 2019 (per i trimestrali) e fino a settembre 2019 (per i mensili) non siano applicate sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Il decreto prevede inoltre che si applichino le sanzioni ridotte dell’80% nei casi in cui la fatturazione elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione iva relativa al periodo successivo. A partire dal 01/01/2019 la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni al momento di effettuazione dell’operazione (che nel caso dei servizi coincide con il pagamento del corrispettivo). In tali casi, la data di effettuazione, diversa da quella di emissione, dovrà essere specificatamente indicata sul documento.
ESEMPIO DI EMISSIONE FATTURA
- E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio
Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015..
Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
FATTURE FUORI CAMPO IVA
- Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del D.P.R. 633/1972), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo Iva” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
PARTITA IVA CESSATA/INESISTENTE
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?
Le due ipotesi vanno distinte.
- Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistentein Anagrafe Tributaria, il SdIscarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
- Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
ACQUISTO SBAGLIATO
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
ACQUISTI 2018 RICEVUTI NEL 2019
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
CONSUMATORI FINALI SENZA PARTITA IVA
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Come stabilito dall’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
INDIRIZZO PEC
L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.
FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CLIENTI “non residenti MA identificati in Italia”
Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (ESTEROMERO)? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, devono emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
AUTOFATTURE PER OMAGGI
Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.
REVERSE INTERNO (ES. EDILIZIA, SERVIZI DI PULIZIA)
Come si gestiscono le fatture di acquisto in reverse charge?
Per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in elettronico tramite SdI. Il destinatario la riceverà in elettronico e nella stessa sarà chiaramente indicato con il codice “N6” che trattasi di operazione ad inversione contabile. A questo punto il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà rispetto allo SdI non l’obbligo di inviarla, ma solo una facoltà. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l’operatore abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica, perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l’integrazione verrà portata automaticamente in conservazione
Acquisti esteri con reverse charge
Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari e extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente) il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato ad inviare la comunicazione dell’esterometro di cui all’art. 1 comma 3 bis del Decreto legislativo 127/2015.
FATTURE ESTERE
Come già chiarito sopra, le operazioni con l’estero non saranno “travolte” dalla novità della fatturazione elettronica; di conseguenza, l’assolvimento dell’IVA nelle fatture delle operazioni intracomunitarie o con soggetti extra UE non subiranno alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende effettuano ad oggi, quindi potranno essere ancora cartacee. Le stesse faranno parte del nuovo adempimento chiamato ESTEROMETRO. Possibili rimedi per evitarlo saranno:
- Per le sole fatture emesse verso l’estero è possibile predisporla in formato elettronica XML ed inviarla allo SDI compilando solo il campo codice destinatario con in codice XXXXXXX
- Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, l’esterometro è facoltativo perché l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati.
AUTOCONSUMO
I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.
Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
FATTURA CARTACEA IN LUOGO DI QUELLA ELETTRONICA
Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?
Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.
MANCATO INVIO ALLO SDI
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.
FATTURA A PIU’ INTESTATARI
Se una prestazione viene resa nei confronti di più privati (per esempio le prestazioni che sono state rese da un notaio ai comproprietari di un medesimo immobile, agli eredi per le pratiche di successione o quelle rese da un perito con riferimento ad un terreno indiviso o ad attività rese in ambito di pratiche legali o di consulenze fiscali o anche prestazioni edili per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico o intermediazione immobiliare) , sarà possibile emettere una sola fattura elettronica intestata a tutti i contestatari, come avveniva con la fattura cartacea?
L’agenzia delle Entrate ha ritenuto non plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Ivs (B2B). DI contro, è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C) , riportando i dati di uno solo dei soggetti nella sezione “ Identificativi Fiscali”. Pertanto nell’ottica delle e-fattura, in riferimento a questi ultimi soggetti , si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario e riportare nell’Xml della fattura elettronica i dati degli altri contestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. In tal modo, verrà data evidenza in fattura della presenza degli altri soggetti destinatari.
FATTURA INVIATA INDICANDO “0000000”
Una volta inviata una fattura al cliente con codice destinatario composto da sette volte zero perché lo stesso non mi ha comunicato né indirizzo né Pec né altro codice, questa fattura viene comunque indirizzata al canale prescelto dal cliente o resta sul Sdi?
Il cessionario/ committente può scegliere preventivamente- tramite una apposita registrazione sulla piattaforma “fatture e corrispettivi”- L’indirizzo telematico (ossia la Pec o il “codice destinatario”) a cui ricevere tutti i file indipendentemente da quello che dichiara l’emittente, il Sdi non ha bisogno di controllare il campo “codice destinatario” dichiarato dall’emittente.
Per maggiori informazioni, il nostro studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
L&P CONSULTING SRL
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