Dichiarazione Modello 730 e Unico Persone Fisiche. Le novità

Sono ormai prossime le scadenze annuali per la denuncia dei redditi prodotti nell’anno 2015.
Già dall’anno scorso i contribuenti potevano liberamente decidere se utilizzare il modello 730 precompilato, disponibile nell’apposita sezione del sito dell’agenzia delle entrate, o dichiarare i propri redditi attraverso il più collaudato modello ordinario. Con il modello precompilato il contribuente può prendere visione di quanto predisposto dall’Agenzia delle Entrate e, dal 2 maggio fino al 7 luglio accettare il modello così com’è oppure integrarlo o modificarlo secondo il bisogno e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate dal proprio PC. E’ bene ricordare inoltre che se il contribuente non apporta modifiche non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri deducibili e detraibili
Diversamente il contribuente può come in precedenza farsi assistere dal proprio consulente fiscale di fiducia.
La dichiarazione dei redditi annuale, segue specifiche scadenze in termini di presentazione che variano a seconda del modello che i contribuenti sono tenuti a compilare e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ovvero, se con Modello 730 o con l’Unico 2016.

Scadenze:
La dichiarazione dei redditi 2016 va presentata dai contribuenti secondo le date di scadenze stabilite dall’Amministrazione Finanziaria per la consegna del Modello 730 e Unico 2016 per l’anno di imposta 2015.
L’invio del modello 730/2016 è previsto dal 2 maggio al 7 luglio 2016.
I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico 2016 devono farlo entro le seguenti date di scadenza:
• entro il 30 settembre 2016: se il modello Unico viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate
• tra il 2 maggio e il 30 giugno 2016: se il Modello Unico viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale.
Chi può utilizzare il 730 o il modello Unico?
Il modello 730 anno 2016, va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2015 i redditi in qualità di:
Pensionati o lavoratori dipendenti;
Lavoratori in cassa Integrazione e Mobilità;
Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
Sacerdoti dalla Chiesa cattolica;
Consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;
Lavori socialmente utili;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il Modello UNICO persone fisiche va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2016. Devono utilizzare il modello Unico, i contribuenti che:
• Hanno posseduto nell’anno 2015 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730,
• Non sono hanno risieduto in Italia nel corso del 2015;
• Hanno percepito nel 2015 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto
• Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato
• Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
• Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.
Altresì, devono presentare il Modello Unico, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf per dichiarare:
• la proprietà/ la titolarità di altro diritto reale su immobili situati all’estero;
• il possesso di attività finanziarie all’estero;
• per calcolare IVIE e IVAFE;
• plusvalenze finanziarie;
• investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;
• trasferimenti effettuati nel corso del 2015 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Oneri deducibili e detraibili: alcune conferme ed alcune novità

• Viene riconosciuta la detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza delle scuole d’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore ad euro 400 per alunno o studente; inclusa la detrazione delle spese per la mensa scolastica dei figli fino a 400 euro per ognuno di essi. Nessuna differenza tra scuole e classi frequentate, quindi anche le spese per la mensa nella scuola di infanzia. Necessario per la detrazione di dette spese che la ricevuta di pagamento, il bonifico o qualsiasi altro mezzo che certifichi l’esborso, deve recare il nome di alunno e di istituto scolastico frequentato. Essendo questa una detrazione retroattiva, cioè che copre le spese sostenute nel 2015, quando non erano ancora detraibili, il contribuente dovrebbe farsi fare una ricevuta dal comune a cui paga il servizio ed il Fisco, per quest’anno, permette di riempire eventualmente i dati mancanti per rendere completa la certificazione di pagamento.
• Viene elevato ad euro 30.000 annui (da euro 2.065) l’importo massimo su cui poter beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS.
• Sono state prorogate anche per l’anno 2015 le detrazioni:
 del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
 del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 del 65% per le spese relative agli interventi per l’adozione di misure antisismiche;
Nell’ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a partire dall’anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
• Polizze assicurative: limite massimo di € 530 per i premi delle polizze assicurative stipulate sulla vita e contro gli infortuni, limite massimo di € 1291,14 per i premi delle polizze contro il rischio di non autosufficienza, rischio morte o invalidità permanente.
• Gli interessi passivi sui mutui sono detraibili al 19%, allo stesso modo di prestiti o mutui agrari.
• Le spese veterinarie sono scaricabili fino a 387,37 euro limite massimo € 387 per le spese veterinarie, medicinali, analisi e interventi chirurgici, per animali legalmente detenuti esclusi animali da allevamento.
• I costi sostenuti per il figlio universitario fuori sede, come il canone di locazione, sono detraibili fino a 2.633 euro, a patto che la sede dell’Università si trovi a più di 100 km di distanza da casa.
• Sulle spese funebri c’è un tetto massimo di 1.550 euro se sostenute nel 2015 e senza vincoli di parentela con il defunto. La detrazione massima di spesa è pari ad un di spesa che dimostri il pagamento. La detrazione dall’IRPEF è pari al 19 %.
• Per le spese relative all’assistenza a persone non autosufficienti, il limite massimo da scaricare è di 2.100 euro.
• La retta di tutti gli asili nido è detraibile fino a 632 euro
• Contributi versati a forme pensionistiche complementari, importo non superiore ad € 5164,57

Per maggiori informazioni la Dott.ssa Petrocelli e la dott.ssa Di Bona sono a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.

Cordiali Saluti
LORENZINI & PARTNERS SRL

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