Il c.d. Decreto Rilancio, con gli articoli 126 e 127, ha disposto la proroga la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto previsto dalle disposizioni dei precedenti decreti Liquidità e Cura Italia.
Quali sono i versamenti sospesi?
Tale disposizione prevede a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, una sospensione dei termini dei versamenti riferiti ai mesi di aprile e/o maggio 2020 relativi a:
- Iva;
- Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto ai mesi del 2019, essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- Di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- Di almeno il 50%, se superiori a 50 milioni di euro.
Quando dovranno essere effettuati tali versamenti?
Il Decreto Rilancio, dunque, prevede che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno come precedentemente previsto dai precedenti decreti, potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le seguenti modalità e scadenze:
- In un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- Ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;
In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Infine, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
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