L’articolo 18 del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 n. 124/2019 contiene disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante. In particolare, viene stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante e titoli al portatore, fra soggetti diversi, attualmente pari a 3.000 euro, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per poi ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il limite ormai operativo, non deve essere superato anche se gli l’importo (transazione) singolarmente è inferiore al limite stabilito, ma se vengono effettuate transazioni nell’arco di 7 giorni, riferite ad una stessa operazione economica viene considerata unitaria.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti sia persone fisiche che persone giuridiche.
Nessuna violazione andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi importi sopra la soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Vanno da un minimo di 3000 euro a un massimo di 50.000 euro.
Dal 01/07/2020 il minimo edittale verrà ridotto passando a 2000 euro, dal 01/01/2020 sarà pari a 1000 euro.
Per trasgressioni superiori a 250.000 euro, sia il minimo edittale che il massimo edittale, le sanzioni saranno quintuplicate, quindi moltiplicate per 5.
COSA FARE IN CASO DI SANZIONI
Il soggetto che viene sanzionato, può ricorrere a due istituti.
- Oblazione, per richiedere la riduzione della sanzione al minore tra un terzo del massimo della sanzione ricevuta o al doppio del minimo edittale. Esempio per una sanzione ricevuta di 15.000 euro, può richiedere la riduzione della sanzione a 5000 euro, o al doppio della sanzione minima edittale che essendo 3000 euro in questo caso sarebbe pari a 6000 euro. Per cui si sceglie quella più conveniente, qualora nei 365 giorni precedenti alla data di ricevimento dell’atto di contestazione non si sia già avvalsi di tale istituto.
- In alternativa può richiedere la riduzione delle sanzioni ad un terzo di quelle che gli sono applicate qualora nei 5 anni precedenti al ricevimento dell’atto di contestazione, non si sia avvalso di tale istituto.
I PROFESSIONISTI
Il limite si applica anche ai professionisti che non potranno accettare un importo superiore ai 2000 euro. L’aspetto più delicato è quello sanzionatorio in quanto il professionista ha l’obbligo di comunicare qualora durante l’esercizio della sua professione abbia notizia del superamento del limite dell’utilizzo del denaro contante, DEVE comunicarlo alle Ragionerie Statali. Qualora il professionista non assolva a questo obbligo, a partire dal 01/07/2020 sarà sanzionato in maniera più pesante rispetto al soggetto trasgressore per mancata comunicazione.
Si evidenzia che la sanzione amministrativa colpisce sia il soggetto che effettua il pagamento sia il soggetto beneficiario.
Il nostro studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
L&P CONSULTING SRL
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