Chiusure temporanee, una sorta di ‘coprifuoco’ deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibili turni pomeridiani per le classi. E’ solo l’inizio di un piano più ampio. Il Presidente è consapevole “che ci sono ancora diverse criticità: facciamo 160 mila tamponi al giorno – dice – ma certo non possiamo tollerare le file di ore”.
Saranno valide fino al 13 novembre le misure del nuovo dpcm sul Covid. Lo si legge nella versione finale del testo, pubblicata sul sito del governo.
Le norme entrano in vigore oggi, 19 ottobre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l’ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: questa disposizione varrà da mercoledì 21 ottobre. Per le Asl c’è l’obbligo segnalare contagio su app Immuni.
Sul fronte dell’alleggerimento del trasporto locale, l’unica soluzione che accontenta tutti – Esecutivo e Regioni – è quella di portare la quota di persone in smartworking dal 50 al 75%. Non ci sarà una riduzione della quota di riempimento dei mezzi, ma l’adozione di misure un maggior controllo sulle banchine delle metropolitane per agevolare i flussi di salita e discesa. “Aerei, navi, bus, treni a lunga e corta percorrenza hanno contribuito con lo 0,1% al contagio”, chiarisce il ministro ai Trasporti, Paola De Micheli, che – oltre ai 1.600 bus turistici in circolazione – si dice “disponibile a potenziare il sistema”.
Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all’aperto
Disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi dai citati obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- i bambini di età inferiore ai sei anni,
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.
Possono essere usate mascherine di comunità.
Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.
Distanziamento tra persone
Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).
Ristoranti, Pub e altri servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, delle attività delle mense e del catering, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. Obbligatorio per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Feste in abitazioni private
Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi .
Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Accesso ai luoghi di culto
L’accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.
Attività sportiva o motoria all’aperto
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali
Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
Limite spettatori per eventi sportivi
Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Previsto l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Limite spettatori in spettacoli aperti al pubblico
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Sale da ballo e discoteche
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Scuole
Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 elaborati dall’Istituto superiore di sanità. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
Lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/ e-mail.
L&P CONSULTING SRL
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