Chiarimenti IMU per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE
Molti sono gli italiani che vivono stabilmente all’estero e possiedono uno o più immobili in Italia.
Se infatti da una parte sono esonerati, a determinate condizioni, dal versamento dell’IMU dal 1 gennaio 2015, dall’altra sono comunque tenuti al pagamento della tassa sui servizi indivisibili comunali e quella rifiuti, anche se in misura ridotta a un terzo. Analizziamo gli aspetti nel dettaglio
Per quanto riguarda l’IMU si è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge del 23 maggio 2014 n. 80. Il successivo comma 2 ha altresì stabilito che sull’”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.
In sostanza, è considerata abitazione principale quella posseduta dai contribuenti che:
1. la detengono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia come unica
unità immobiliare non locata o non data in comodato d’uso;
2. sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
3. siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Ricorrendo queste tre condizioni, l’ordinamento tributario prevede le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti in discorso:
- esenzione dall’IMU del fabbricato nonché delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- applicazione della TASI in misura ridotta di due terzi;
- applicazione della TARI nella misura di un terzo rispetto all’ammontare “ordinariamente” dovuto.
A riguardo, la circolare in commento precisa che:
- per quanto riguarda l’iscrizione all’AIRE, è sufficiente che il cittadino sia ivi iscritto e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE;
- per quanto riguarda il pensionamento nel paese di residenza, i cittadini italiani residenti all’estero devono percepire esclusivamente pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane e pensioni estere, rimanendo invece esclusi coloro che percepiscono pensioni italiane. Ciò in quanto solo nei primi due casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
Con la risoluzione n. 10 del 5 novembre 2015, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle agevolazioni previste ai fini IMU, TASI e TARI per i pensionati iscritti all’AIRE, proprietari di più immobili in Italia. In particolare, è stato chiesto quali devono essere in siffatta ipotesi i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale.
È stato quindi precisato che:
- se il contribuente possiede più case in Italia, può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
- Inoltre il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
- per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della Dichiarazione IMU in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011″.
Per approfondimenti restano a disposizione la Dott.ssa Lucia Petrocelli e la Dott.ssa Michela Di Bona ai consueti recapiti.