CANONE RAI le novità.

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38); si paga una sola volta all’anno per ciascun nucleo familiare a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:
• è stato ridotto ad 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
• Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
• è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
• è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
• Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
• In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.
• Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi decreto del 13 maggio 2016, n. 94). Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento è eseguito dal 1° settembre al 31 ottobre 2016.
• Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
• In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

Pagare il canone con addebito sulla pensione

Per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Disdire l’abbonamento

Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto.
Per ogni informazione, è comunque possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/

Esonerati
Sono esenti dal pagamento del Canone Rai per il 2016 tutti i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
• coloro che non possiedono e/o detengono apparecchi televisivi;
• coloro che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un soggetto già obbligato al pagamento del canone;
• coloro che hanno l’età per richiedere l’esenzione (75 anni);
• coloro che possiedono i requisiti economici contestualmente a quelli d’età il quale permettono l’esenzione del canone RAI;
• diplomatici e consolarti di Paesi stranieri in Italia.
In particolare i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.
La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello pdf che alleghiamo, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Rimborso del canone non dovuto
La richiesta di rimborso del canone RAI addebitato erroneamente in bolletta elettrica può essere richiesto dai titolari del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016 oppure tramite l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 Settembre scorso.
Le motivazioni per cui si può chiedere il rimborso:
• età superiore ai 75 anni con reddito complessivo familiare non superiore a 6mil 713,98 euro: bisogna aver presentato l’apposita dichiarazione di esenzione;
• requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri): anche qui, bisogna aver presentato l’istanza di esenzione;
• canone già pagato con modalità diversa dall’addebito in fattura (ad esempio, prelievo sulla pensione);
• canone già pagato su un’altra utenza elettrica: in questo caso, bisogna indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone. La presentazione del modulo di rimborso vale anche come richiesta di esenzione per i prossimi anni (nel caso in cui non sia già stata presentata);
• il richiedente non ha televisore ed ha presentato la relativa dichiarazione entro la scadenza dello scorso 16 maggio;
• altre motivazioni, da specificare nell’apposito spazio.
La richiesta si considera presentata nella data che risulta dalla ricevuta telematica rilasciata dalla procedura.
Il rimborso viene effettuato dalla compagnia elettrica entro un massimo di 45 giorni dalla richiesta, direttamente nella prima bolletta utile oppure con altre modalità. Se il rimborso dell’impresa elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

Per chi non avesse ricevuto l’addebito sulla bolletta dell’energia elettrica, è stata interrogata al riguardo l’Agenzia delle Entrate che ha dato il seguente consiglio: attendere la fine di ottobre e contattare il call center del vecchio gestore elettrico per sapere se sarà addebitata la quota del canone tv in bolletta. In ogni si potrà pagare l’importo dovuto (80 euro) utilizzando il modello F24 entro il 31 ottobre. I codici tributo da inserire nel modello sono: TVRI (per rinnovo abbonamento), TVNA (per nuovo abbonamento). Se, comunque, a novembre sarà addebitato il canone in bolletta, si potrà scorporarlo e pagare solo la quota energia.

Novità 2017
Da gennaio del prossimo anno sarà prevista una diminuzione dell’importo del Canone Rai di un’ulteriore 10% arrivando così a 90 euro, cifra che comprende anche l’Iva e la tassa di concessione governativa. Questo è ciò che prevede il disegno di legge di Bilancio 2017, discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri.
La modalità di pagamento rimarrà sempre la stessa: la quota sarà addebitata sulle fatture dell’energia elettrica e ripartita in 10 rate da 9 euro ciascuna (oppure 5 rate da 18 euro in caso di bolletta bimestrale). Il pagamento avverrà nell’arco di 10 mesi, da gennaio a ottobre 2017.

Cordiali Saluti
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