Dal 2 settembre, banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed eventuali succursali italiane dovranno inviare all’Unità di informazione finanziaria i report mensili delle “Comunicazioni oggettive” sui singoli correntisti/clienti.
La Uif (Unità di informazione finanziaria) ha reso operativa la misura, peraltro introdotta due anni fa dalla riforma che prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti in contanti anomali, presso banche, uffici postali e sportelli.
Una procedura speciale su volumi crescenti consentirà di ottenere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese.
La comunicazione dovrà essere inviata, ha chiarito la stessa Uif, anche se si supera il tetto dei 10 mila euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
La comunicazione oggettiva sarà inviata a cadenza mensile: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Le operazioni dovranno essere individuate considerando “tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore“.
Per cui ottenuto il via libera dal Garante della Privacy il contribuente deve fare i conti con la cosiddetta superanagrafe dei conti correnti la novità di questo strumento è il capovolgimento di filosofia rispetto a quella che in passato è stata utilizzata dalla finanza e dagli Uffici delle Imposte. L’accertamento fiscale non è più mirato a chi esegue sostanziosi prelievi dalla banca, ma verso chi invece non li effettua per nulla.
In buona sostanza il sospetto di evasione fiscale si irradica nei confronti di quei contribuenti che lasciano intatto il proprio deposito bancario dimostrando così di avere dei contanti con cui vivere e quindi di evadere potenzialmente il fisco.
L’Ufficio delle Imposte invierà al correntista un invito a presentarsi personalmente o avvezza del suo difensore per chiarire anche per iscritto la propria posizione, spetterà al contribuente dimostrare che i soldi con cui ha potuto mantenere la famiglia lasciando cosi intonso il conto corrente derivano da disponibilità lecite percepite al netto delle tasse ad esempio una vincita al gioco o non tassabili e quindi da non indicare nella dichiarazione dei redditi come un risarcimento o un’indennità.
A questo punto viene la parte più difficile tale giustificazione che dovrà dare il contribuente dovrà essere necessariamente scritta e con data certa è questa del resto l’unica prova che in caso di accertamento può essere accolta davanti una Commissione Tributaria
Il nostro studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti
L&P CONSULTING SRL
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