Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio, approvata in via definitiva lo scorso 29 dicembre 2022, viene riproposta una nuova edizione della Rottamazione delle cartelle di pagamento. Riepiloghiamo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa:
Quali debiti è possibile includere
La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. i consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio (novità rispetto le precedenti edizioni)
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
Come presentare la richiesta
Per accedere alla rottamazione è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2023 sul sito istituzionale Agenzia Riscossione, secondo due modalità di accesso: in area riservata, con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare; in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Da specificare l’indirizzo e-mail.
L’Agenzia Riscossione entro il 30 giugno 2023 dovrà inviare una comunicazione di accoglimento della domanda o di diniego motivato. In caso di domanda accolta l’agenzia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente
Come e quando pagare il debito rottamato
L’importo dovuto per la Definizione agevolata delle cartelle potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo
Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione
alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla
scadenza della prima o unica rata(31 luglio 2023) delle somme
dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti
da precedenti rateizzazioni. Alla
stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i
quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece
ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione
Lo studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/e-mail.
Cordiali saluti.
L&P CONSULTING SRL
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