Inizia il countdown per l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica verso la PA: il prossimo 31 marzo 2015, come previsto dal D.L. n. 90/2014, entra a regime con l’estensione del provvedimento a Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e a tutte le altre amministrazioni centrali quali scuole (di ogni ordine e grado) e quelle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Coni e tutti gli enti pubblici non economici compresi gli ordini professionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Già dal 6 giugno 2014 era partito l’obbligo ma per le sole amministrazioni pubbliche centrali Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
In pratica….
Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto, quello che più interessa, non potranno procedere a pagamenti.
L’obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.
Ma cos’è la fattura elettronica e quali caratteristiche ha?
La fattura elettronica è un documento che è destinato a non essere mai materializzato e deve essere conservato in formato elettronico per tutti gli anni richiesti dalla normativa civilistica e fiscale, mediante un processo denominato “conservazione sostitutiva”. Questo processo è supervisionato e certificato dal Responsabile della conservazione, al quale spettano sostanzialmente le seguenti attività:
- garantire che la fattura elettronica sia autentica, integra e leggibile, affinché possa essere considerata a tutti gli effetti valida e sostitutiva del documento cartaceo;
- •assicurare il rispetto delle tempistiche di messa in conservazione delle fatture elettroniche mediante apposizione della marca temporale sul pacchetto di archiviazione.
Le caratteristiche della fattura elettronica sono le seguenti:
- il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language)
- l’ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
All’interno della FatturaPA i soggetti interessati devono riportare le informazioni rilevanti ai fini fiscali e indicare obbligatoriamente le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
La procedura in sintesi
I fornitori per poter riscuotere i propri compensi dovranno seguire tali passaggi:
- predisporre la fattura nello standard tecnico previsto dalla normativa- file XML – compilando con attenzione i dati obbligatori da inserire (codice ufficio della PA destinataria della fattura (comunicato dalla PA oppure reperibile su IPA), nel caso di appalti pubblici, i codici CIG (Codice identificativo di gara) e CUP (Codice unico di progetto); i dati fiscali PA obbligatori
- firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale propria o di un terzo soggetto delegato che funge da intermediario
- inviare poi la fattura al Sistema di Interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che successivamente provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA.
- A seguito dell’invio monitorare le notifiche dallo SDI riguardanti le attività del sistema.
- I fornitori infine dovranno conservare la fattura digitalmente secondo le normative vigenti.
Per approfondimenti restano a disposizione la Dott.ssa Lucia Petrocelli e il Dott. Daniele Lorenzini ai consueti recapiti.
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