Dichiarazioni d’Intento e le nuove procedure dal 12 Febbraio 2015

 

 

 

 

 

 

Premessa

A partire da Gennaio 2015 il Decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/14) ha introdotto l’obbligo dell’inoltro comunicazione telematica delle lettere d’intento in capo all’esportatore abituale ribaltando di fatto quanto accadeva fino al 2014 in cui , ricordiamo ,il soggetto obbligato era il fornitore.

In considerazione dei tempi ristretti, e per il rispetto dello Statuto del Contribuente (adempimenti a carico del contribuente solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi) il nuovo sistema delle dichiarazioni d’intento si dovrà applicare – per le operazioni poste in essere a partire dal 12 Febbraio 2015 lasciando, pertanto, le vecchie modalità valide  sino al giorno 11 Febbraio 2015.

Chi è l’Esportatore abituale

L’esportatore abituale è colui  che  effettuando operazioni iva non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie), ha la facoltà, in quanto in possesso di determinati requisiti, di acquistare beni senza doverne corrispondere l’IVA.  Questa possibilità rappresenta un vero e proprio regime IVA, disciplinato dall’art. 8 comma 1 lettera c del DPR 633/72, secondo il quale è concessa la facoltà agli esportatori abituali che effettuano operazioni internazionali, sia con Paesi UE che Extra UE, al ricorrere di determinate condizioni, di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un dato limite quantitativo annuale (il c.d. “plafond). Questo regime agevolativo IVA prevede l’assolvimento di obblighi specifici, sai a carico del soggetto acquirente che per il suo fornitore. Gli esportatori abituali, infatti, erano  tenuti a rilasciare ai propri fornitori, o alla dogana per le importazioni – fino alle novità del decreto semplificazioni- un’apposita comunicazione, la cosiddetta “dichiarazione d’intento“, anteriormente all’effettuazione dell’operazione. A seguito del ricevimento della dichiarazione il fornitore era tenuto a conservarla in un apposito registro, numerandola progressivamente, ed effettuando una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, al momento dell’effettuazione della prima fattura senza l’addebito dell’IVA.

 

Le nuove modalità di invio delle lettere d’intento

A partire  dal 12 Febbraio  2015, invece, la nuova  procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento cambia come segue:

  1. Il soggetto  che intende acquistare beni e servizi dai propri fornitori senza applicazione dell’IVA in qualità di esportatore abituale emette la lettera d’intento compilando anche il nuovo quadro A-Plafond
  2. smettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
    1. trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando apposito software di supporto che sarà pubblicato a breve) la lettera di intento, integrata da un maggior dettaglio di dati anagrafici e dai riferimenti al tipo di plafond. In particolare, va specificato se trattasi di plafond fisso o mobile e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA (in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni – esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie con subentro nel plafond – promana il plafond stesso);
    2. L’esportatore consegna al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia;
    3. Il fornitore riscontra l’avvenuto invio telematico dei dati all’Agenzia, tramite il proprio cassetto fiscale oppure in apposita sezione dedicata sul sito dell’ Agenzia delle Entrate
    4. Se il riscontro è positivo  provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.
    5. Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
    6. L’esportatore continuerà ad annotare le dichiarazioni di intento nel registro tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72
    7. Per quanto riguarda gli acquisti senza Iva dall’estero l’agenzia delle entrate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni metterà a disposizione delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento da dove potranno essere acquisite le informazioni necessarie per l’espletamento degli adempimenti doganali. Il decreto sulle semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 e quindi i 120 giorni scadranno il 12 aprile 2015.

      Il regime sanzionatorio a carico del fornitore prevede che lo stesso possa essere sanzionato quando l’emissione della fattura in regime di non imponibilità avviene prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la  ricevuta dell’invio della dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente il protocollo. La misura della sanzione resta immutata dal 100% al 200 % dell’imposta.

      Per approfondimenti restano a disposizione la Dott.ssa Petrocelli e il Dott. Lorenzini ai consueti recapiti.

Written by

Commercialista Revisore Legale - Export ed Internazionalizzazione