- Sospensione versamenti
tutti i pagamenti tributari e contributivi scadenti alla data del 16 marzo 2020 sono tutti sospesi
Le nuove scadenze sono dei pagamenti del 16 marzo saranno:
– venerdì 20 marzo 2020, per imprese e professionisti con ricavi maggiori di 2 milioni annui;
– lunedì 1 giugno 2020 (il 31 maggio è una domenica), per imprese, autonomi e professionisti con ricavi inferiori di 2 milioni annui e per Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure i 5 rate.
Sospensione fino al 1 giugno, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
– Il 20 marzo scade solo la tassa di vidimazione libri sociali
- Equitalia , cartelle e avvisi
sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate; dal 8 marzo al 31 maggio 2020.
Per lo stesso periodo sono inoltre sospese le scadenze dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Il Maxi Decreto conferma tale sospensione ma aggiunge:
– sospensione di tutti pagamenti, anche rateali, dovuti al Riscossore o all’Agenzia delle Entrate per pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, atti di liquidazione di imposte di registro ed avvi di addebito dell’INPS.
– il pagamento di tali pagamenti rateizzati dovranno, però, essere corrisposti i unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (questa è una infelice soluzione a.d.a.)
Slitta al 1 giugno 2020 (il 31 maggio 2020 è una domeniche) il termine di versamento:
-– del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
-– del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).
- Stop agli adempimenti
– È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. L’amministrazione finanziaria sospende anche le attività di controllo e accertamento.
Sono differiti al 20 marzo i versamenti in scadenza oggi. Lo confermano fonti dell’Agenzia delle entrate in riferimento al decreto legge in uscita. Il decreto inoltre introduce ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria
– disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- Donazioni COVID-19
– la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- Sospensione mutui a pagamenti di finanziamenti
Si potrà chiedere la sospensione delle rate dei mutui, ma:
– solo per la prima casa;
– solo per i lavoratori autonomi e professionisti;
– autocertificazione, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, relativa al calo del fatturato di oltre il 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020. Tale misura sarà in vigore per 9 mesi e non prevede l’obbligo di presentare l’Isee.
Il Fondo di Garanzia delle PMI sarà aumentato con una dote di €500 milioni.
Solo per micro e piccole imprese si potrà utilizzare una clausola per far salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
La Cassa depositi e prestiti, per le imprese più grandi, sarà aumenta di €500 milioni
- Il Maxi Decreto
prevederebbe anche un’indennità una tantum di €600,00 per particolari soggetti autonomi:
– liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi sempre al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata INPS;
– lavoratori autonomi iscritti alla Getsione speciale dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), cioè: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico;
– operai agricoli a tempo determinato, non titolari di partita IVA;
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;
– titolari di rapporti di collaborazione presso società ed associazioni sportive.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente
- Crediti d’imposta
Credito d’imposta affitto negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Credito d’imposta sanificazione
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020
- AMMORTIZZATORI SOCIALI
Nuova Cig ordinaria
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
– Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
– Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
Nuova Cig in deroga
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
Proroga domanda Naspi e Discoll
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
- SOCIETÀ – APPROVAZIONE del BILANCIO
Proroga del termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Semplificazioni
Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:
il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- DOCUMENTI di IDENTITÀ
Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio).
- BONUS PUBBLICITÀ Art. 95
Per il triennio 2020-2022, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.
Il nostro studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
L&P CONSULTING SRL
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