Novità IVA per le Cooperative Sociali

 

La Legge di Stabilità 2016 prevede l’istituzione della nuova aliquota IVA del 5% che va quindi ad affiancarsi a quelle già in vigore del 4%, del 10% e del 22%. La nuova aliquota riguarderà  le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese a persone svantaggiate, prestazioni  più specificamente elencate  ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da cooperative sociali e loro consorzi.

Rientrano nella nuova aliquota, ad esempio, le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali,  le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani, inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

Per le cooperative non sociali e non onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sia per quelle svolte in appalto.

Il Ddl di Stabilità 2016, inoltre, prevede  per le cooperative sociali, salvo quelle qualificate anche come onlus di diritto, l’abrogazione dell’esenzione da Iva per le suddette prestazioni, rese in appalto. Il regime di esenzione Iva, quindi, rimarrà solo per le prestazioni rese direttamente nei confronti del fruitore del servizio.

 Le nuove  disposizioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2016 alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo l’entrata in vigore della legge (successivamente cioè al  1° gennaio 2016).

Si segnala anche un’ultima  novità, sempre in tema di IVA, che è contenuta al comma 128 dell’art. 1 e che si propone di evitare che sul consorzio, aggiudicatario di un appalto, si crei un ingente credito IVA che, in forza dello split payment (regola secondo la quale l’IVA per le prestazioni rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni è versata direttamente dalla soggetto pubblico), il consorzio stesso sarebbe nell’impossibilità di detrarre.

Si stabilisce in questo caso che le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, si applichi il reverse charge (ovvero la fattura delle cooperative sociali nei confronti del consorzio sarà senza IVA). Quest’ultima disposizione non è però immediatamente  attuativa  in quanto deve attendere il rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea

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Cordiali Saluti
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