La Regola del “De Minimis” novità dal 1 Gennaio 2014

Come già trattato in precedenza ricordiamo che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

DI COSA SI TRATTA?
Le autorità pubbliche possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006 che stabilisce quanto segue:

  • l’importo massimo degli aiuti di cui un’impresa può beneficiare in regime de minimis non può superare il tetto di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • per il settore trasporti su strada, però, la soglia de minimis è fissata in 100 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • 7500 euro per imprese della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ne deriva che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime De Minimis, nei due esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso.

COME CALCOLARE IL TRIENNIO?
I tre anni, come stabilito dalla circolare N.22E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate sono conteggiati a partire dalla data di concessione con delibera dell’organo competente. “Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo del triennio, si precisa che secondo il citato Regolamento (decimo considerando) gli aiuti de minimis “dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti”. L’aiuto de minimis è da considerarsi erogato quindi, nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dal suo utilizzo o percezione.

COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2014
I Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 in vigore dall’1 gennaio 2014 prevedono:

  • inclusione delle aziende in difficoltà tra i beneficiari di aiuti de minimis;
  • introduzione del criterio di impresa unica per determinare il tetto massimo di contributi erogabili ad un’insieme di imprese tra cui sussista una delle seguenti relazioni (indicate dall’articolo 2, comma 2 dei regolamenti):
    1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
    4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Restano invariati:

  • Il limite di 200mila euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari
  • 100mila euro per attività di trasporto merci su strada per conto terzi;

Viene innalzato:

  • Da 7.500 a 15.000 €  il tetto massimo degli aiuti a imprese della produzione primaria di prodotti agricoli.

Written by

CEO & Founder LEP Consulting