ABSTRACT
Entro il 31 dicembre 2022 le aziende avranno la possibilità di riconoscere ai propri dipendenti sino a
3.000 euro in fringe benefits totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale o previdenziale. È quanto disposto dal cosiddetto Decreto “Aiuti-quater”, in modifica alla previsione di cui all’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) che ne aveva già innalzato la soglia a 600 euro.
Per il 2022, dunque, viene prevista una deroga alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23”.
A questa disposizione, poi, si aggiunge la misura di cui all’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51 secondo cui, limitatamente all’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro, per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 3
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 112
D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51
COSA SONO I FRINGE BENEFIT
I fringe benefits individuano quella categoria di beni ceduti e servizi riconosciuti ai lavoratori quale remunerazione in natura rispetto alla prestazione svolta.
Relativamente queste tipologie sopra evidenziate, non concorre a formare
il reddito il valore dei beni e servizi
il cui importo non sia superiore, nel periodo d’imposta, ad € 258,23.
Diversamente, qualora il valore sia superiore al suddetto importo,
lo stesso concorrerà interamente alla formazione del reddito.
Occorre, inoltre, sottolineare che il comma 4 dell’articolo 51 del TUIR individua una serie di beni rientranti nella quantificazione del valore di € 258,23, non secondo il valore normale, ma secondo un valore convenzionale.
Nel dettaglio si tratta di:
- auto concessa ad uso promiscuo;
- prestiti;
- alloggio;
- servizi di trasporto ferroviario.
Decreto Aiuti-bis e Aiuti-quater: innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefits 2022
Venute meno le previsioni emergenziali per gli anni 2020 e 2021, da quest’anno sarebbe dovuta tornare in vigore la disciplina ordinaria di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.”
INVECE con l’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) ha stabilito che non concorrono a formare il reddito:
- il valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi soggetti, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; entro il limite complessivo di euro 600.
Sul punto, poi, è di recente intervenuto il Decreto “Aiuti-quater”, portando a 3.000 euro la soglia di esenzione per i fringe benefits. Ne deriva che, per il 2022, il limite dei 258,23 euro previsto per i fringe benefits, prima innalzato a 600 euro, passa ora a 3.000 euro.
In sintesi, per l’anno 2022, ai fringe benefits sono applicabili le seguenti regole:
Limite di esenzione | 3.000 euro (al superamento della soglia tutto ritorna imponibile) |
Fringe benefit ammessi nel limite di 3.000 euro (elenco NON esaustivo) | Buoni spesa Buoni acquisto Buoni carburanti Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas) Doni e regali natalizi Autovettura in uso promiscuo Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo Coperture assicurative extra-professionali |
Chi eroga i benefit | I datori di lavoro e i committenti |
Modalità e regime | – Attraverso voucher, convenzioni e a seguito di documento comprovante la spesa delle utenze (es. copia bollette per luce, acqua, gas) – Il riconoscimento è su decisione del datore di lavoro e non sussiste alcun obbligo – Non è un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (ma non è un valore da portare a compensazione o simile) |
Destinatari | – Lavoratori dipendenti in forza (anche in smart working) – Collaboratori coordinati e continuativi compresi amministratori di società – Tirocinanti e stagisti (ma non vi sono al momento conferme ufficiali) |
I fringe benefit possono essere erogati anche a favore del coniuge o dei familiari? | Si, ma solo per il pagamento delle utenze domestiche e purché il lavoratore che riceve il rimborso dimostri di averne sostenuto la spesa (anche attraverso autocertificazione) |
Validità del limite di esenzione | Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata (saranno necessari ulteriori chiarimenti per i conguagli di fine anno, in particolare per quelle somme e benefit già erogati e che sono stati già assoggettati a tassazione, come le auto ad uso promiscuo). |
Possono essere erogati: | * Come forma premiale? SI * Come welfare? SI * Singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore/committente? SI * A tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori? SI * Come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore? SI, ma solo in alcuni casi come ad esempio i beni ad uso promiscuo (auto) e comunque mai in sostituzione degli elementi previsti dal CCNL (minimi, scatti, straordinari, mensilità aggiuntive, TFR, altre maggiorazioni etc.) * In sostituzione di retribuzione per attività svolta (es. straordinari, della 13^ o 14^, altre indennità previste dal CCNL)? NO |
Sono imponibili a livello fiscale e contributivo? | NO, nel limite di 3.000 euro. Superata la soglia tutto torna imponibile sia a livello fiscale che contributivo. |
In attesa di eventuali e ulteriori interventi si ritiene rimangano valide tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.
Focus sul bonus carburante per l’anno 2022
Oltre all’innalzamento della soglia di imposizione riferita ai fringe benefits, per l’anno 2022 viene introdotta una nuova misura a favore dei lavoratori, utile a fronteggiare l’innalzamento dei prezzi dei carburanti. A norma dell’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, si dispone che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR.
L’importo, tuttavia:
- è applicabile solo per l’anno 2022, salvo proroghe;
- è riferito esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato, i quali possono, pertanto, riconoscere al proprio personale dipendente buoni carburante per un valore di 200 euro;
- non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e risulta, quindi, esente da imposizione fiscale.
I buoni carburanti eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti, ai sensi della suddetta norma, dunque, fanno riferimento ad un limite a sé stante ai fini della non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il beneficio, infatti, non è da ricomprendere nel regime ordinario dei fringe benefit.
Da una lettura congiunta della nuova disposizione con la normativa in materia di fringe benefit prevista dal vigente articolo 51, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986, dunque, il plafond massimo che un datore di lavoro può decidere di riconoscere al personale dipendente, per l’anno 2022, finalizzato esclusivamente all’acquisto di carburante, è innalzato a complessivi 3.200 euro.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca al dipendente, nel periodo d’imposta 2022, anche ulteriori beni o servizi, diversi rispetto ai buoni carburanti, le soglie di esenzione rimangono distinte:
- 3.000 euro per tipologie di servizi e beni compresi buoni carburante “ordinari”;
- 200 euro per i buoni carburante di cui al c.d. Decreto “Ucraina“.
Con riferimento alla platea dei destinatari della nuova misura, si precisa che il bonus carburante può essere erogato alla totalità del personale dipendente, a determinate categorie di dipendenti ovvero anche a singoli lavoratori.
Il testo normativo, infatti, non pone condizioni rispetto alla platea dei lavoratori che possono accedere al benefit, come, invece, richiesto ad esempio per beni e servizi di welfare aziendale.
Al contrario, i beni e servizi facenti parte del welfare aziendale devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie omogenee di lavoratori.
In
sintesi, per il 2022 è possibile assegnare
ai propri dipendenti anche e ulteriori
buoni carburante fino al limite
massimo di 200,00 euro.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Limite di esenzione | 200 euro (al superamento della soglia tutto ritorna imponibile) |
Fringe Benefit ammessi nel limite di 3.000 euro (elenco NON esaustivo) | Solo ed esclusivamente Buoni Carburante |
Chi eroga i benefit | I datori di lavoro |
Modalità e regime | – Attraverso voucher o convenzioni – Il riconoscimento è su base volontaria del datore di lavoro e non sussiste alcun obbligo. – Non è un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dalla dichiarazione dai costi aziendali (ma non è un valore da portare a compensazione o simile) – I buoni carburanti nel limite di 200 euro devono essere evidenziati separatamente nel LUL e in contabilità. – Inoltre i buoni dovranno essere nominativi e con l’indicazione del codice fiscale del lavoratore |
Destinatari | Solo lavoratori dipendenti in forza (anche in smart working) |
Esclusioni | * Collaboratori coordinati e continuativi * Amministratori, soci e sindaci di società * Tirocinanti * Lavoratori autonomi * Familiari collaboratori e coadiuvanti * Prestatori di lavoro autonomo occasionale * Contratti con prestazione di lavoro occasionale accessorio (Prest. O. o Libretto di Famiglia) |
Il fringe benefit possono essere erogati anche a favore del coniuge o dei familiari? | NO |
Validità del limite di esenzione | Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio i cassa allargata |
Possono essere erogati: | – Come forma premiale? SI – Come welfare? SI – Singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore/committente? SI – A tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori? SI – In sostituzione di retribuzione per attività svolta (es. straordinari, della 13^ o 14^, altre indennità previste dal CCNL)? NO |
Sono imponibili a livello fiscale e contributivo? | No, nel limite di 200 euro. Superata la soglia tutto torna imponibile sia a livello fiscale che contributivo. |
Fanno parte del limite di esenzione di 3.000 euro per il 2022? | NO |
Se erogo 200 euro di buoni carburanti “Decreto Ucraina” posso erogare ancora altri buoni carburanti ? | Si, tali buoni possono essere riconosciuti in aggiunta ai fringe benefits concorrenti alla soglia di esenzione di 3.000, di cui al precedente paragrafo, anche se trattasi di ulteriori buoni carburante. In tal caso i buoni carburante concorrenti al presente limite di 200 euro devono essere evidenziati separatamente nel LUL e in contabilità. |
Riepilogando, per l’anno 2022, il limite dei fringe benefits è pari a 3.000 euro + 200 euro = 3.200 euro totali (considerando che i 200 euro possono essere assegnati solo con buoni carburante e che sono totalmente separati da quelli che concorrono ai 3.000 euro di esenzione).
Tipologia somme/beni/servizi (elenco non esaustivo) | Limite di esenzione 2022 |
* Premi per assicurazioni extra-professionali (le polizze professionali non sono reddito) * Ceste natalizie * Viaggi premio concessi a singoli dipendenti * Auto a uso privato * Energia elettrica concessa ai dipendenti * Cellulare a uso privato * Vestiti (non attinenti alla prestazione lavorativa) | 3.000,00 euro |
Tipologia somme/beni/servizi (elenco non esaustivo) | Limite di esenzione 2022 |
* Buoni (anche costituiti da documenti di legittimazione “valorizzati” come previsto dalla Legge n. 208/2015) * Somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale | |
* Auto concessa a uso promiscuo (compresa ricarica elettrica) * Prestiti * Alloggio * Servizi di trasporto ferroviario | 3.000,00 euro |
* Buoni carburante Decreto “Ucraina” | 200,00 euro |
* Buoni carburante Decreto “Ucraina” + altra tipologia di bene o servizio sopra elencata | 3.200,00 euro |
In caso di superamento dei predetti limiti, l’importo concorre interamente alla formazione del reddito (non computano i titoli carburanti Decreto “Ucraina”).
Lo studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/e-mail.
Cordiali saluti.
L&P CONSULTING SRL
DISCLAIMER
LIMITI ALL’UTILIZZO
I contenuti e l’opera grafica sono di proprietà dell’autore. Essi non possono, né totalmente né parzialmente, essere riprodotti, pubblicati o distribuiti senza il preventivo consenso scritto dello stesso, fatto salvo l’utilizzo personale.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate a fini decisionali. I Professionisti ed i Collaboratori della L&P Consulting non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.
The news conveyed in this communication is provided for information purposes only and shall not be used for decision-making. Professionals and Co-workers of Lorenzini & Partners have neither responsibilities for any decision or action taken as a result of this information, nor assume any responsibility for providing partial information.