Ripresa delle attività di riscossione in sintesi

 

  • Ripresa dal 1° settembre scorso, dopo il periodo di moratoria Covid (8 Marzo al 31 Agosto 2021), di tutte le attività di recupero coattivo da parte dell’Agenzia delle Entrate;

 

  • Termine di pagamento delle cartelle di pagamento “allungati” dai canoni 60 giorni a 180 giorni per le notifiche delle cartelle dal 1° Settembre 2021 al 31 Marzo 2022. I contribuenti hanno 6 mesi in più per provvedere alla corresponsione delle somme dovute. I 180 giorni si calcolano dalla data della

 

  • Fino allo scadere dei 180 giorni, non saranno dovuti interessi di mora, non potranno essere intraprese azioni di recupero coattivo (pignoramenti) neppure azioni cautelari come  fermo di veicoli, ipoteca. La proroga non riguarda il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso che resta  fissato nei 60 giorni dalla notifica.

 

  • Prima che spiri il menzionato termine dei 180 giorni, può essere presentata dilazione delle somme dovute. Per le richieste dal 1° gennaio 2022, valgono le regole “ante covid”: la rateazione viene concessa d’ufficio sino a 60.000 euro di debito (non più i 100.000 previsti fino al 31/12/2021) scegliendo la durata del piano fino a massimo 72 rate. Oltre l’importo di 60.000 bisognerà provare lo stato di difficoltà  con apposita documentazione.

 

  • Il maggior termine dei 180 giorni non riguarda gli avvisi di addebiti INPS né gli accertamenti esecutivi;

 

  • Per le rateazioni chieste dal 1° Gennaio 2022, si decade se si verifica il mancato pagamento di 5 rate complessive; per rateazioni chieste dopo l’8 Marzo 2020 ed entro il 31 Dicembre 2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate complessive;

 

  • Possibilità di ripresentare una nuova istanza di dilazione per i contribuenti decaduti dalle rottamazioni 1-2-3 in deroga alla regola generale secondo cui il venir meno della procedura agevolata determina, quale ulteriore conseguenza negativa anche il divieto di rateizzare il debito residuo.

 

  • A partire dagli affidamenti eseguiti dal 1° Gennaio 2022, non è più dovuto l’aggio di riscossione che si ricorda arriva al 6% delle somme riscosse. Aggio che serviva a finanziare il sistema di riscossione che quindi diventa di competenza del Bilancio dello Stato.

Lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici e-mail.

 

 

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