Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, in modo sporadico e saltuario, senza vincolo di subordinazione con il committente, ovviamente per dirsi occasionale non deve essere svolto continuativamente. Trattasi di quelle attività con cui in pratica “ si arrotonda”.
Il Decreto Fiscale pubblicato nel mese di Dicembre 2021, ha previsto l’obbligatorietà della comunicazione preventiva relativa al lavoro autonomo occasionale per contrastare il lavoro irregolare. Infatti è prevista la possibilità di sospendere l’attività aziendale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
SOGGETTI INTERESSATI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il nuovo obbligo interessa:
- Esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti)
- Solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 Dicembre) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’ 11 gennaio 2022 (data emanazione della nota INL nr.29/2022)-, in questi casi la la comunicazione va inviata entro il 18 Gennaio 2022.
Per gli incarichi conferiti dopo l’11 Gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera d’incarico.
Nessun obbligo sussiste per le collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre 2021.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE
Secondo la norma è obbligatorio segnalare preventivamente i lavoratori autonomi occasionali occupati all’interno dell’azienda. Per fare ciò è necessario inviare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro avvalendosi delle stesse modalità operative utilizzate per il lavoro intermittente, ossia quelle previste dall’articolo 15 del D. Lgs. N. 81/2015.
La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un pec ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale di competenza.
Copia della comunicazione inviata va conservata per la verifica da parte degli ispettori del lavoro.
La comunicazione deve necessariamente indicare :
- Dati del committente e del prestatore
- Luogo della prestazione
- Sintetica descrizione dell’attività
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata nuova comunicazione)
- Importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purché prima dell’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione
Cordiali Saluti
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