Decreto rilancio: credito d’imposta dei canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2020

  • Il precedente credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia (art 65 DL 18/2020) ha previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, limitato alle sole categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), escluse le attività definite “essenziali” (elencate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 11/03/20). Allo stesso modo sono escluse le categorie catastali diverse dalla C/1. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, da utilizzare a partire dal 25 marzo 2020 (come precisato dalla risoluzione dell’A.E. n. 13 del 20/03/20), escludendo la possibilità di rimborso. l’A.E. con la Circolare n. 8 del 03/04/2020 ha precisato che il predetto credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

 Il decreto Rilancio ha introdotto importanti novità per il bonus affitto:

  • Il bonus del 60% sul canone d’affitto si estende a tutte le locazioni commerciali, e sarà riconosciuto a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, rispetto al canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:
    • Attività industriale,
    • Commerciale
    • Artigianale
    • Agricola
    • Attività di interesse turistico
    • Esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo

Vengono fissati due paletti per poter accedere al bonus affitti:

  • un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivinel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere (anche B&B) indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro.

Il nuovo credito d’imposta riguarda:

  • locazione
  • leasing (anche nel caso di sospensione rate)
  • locazione d’azienda
  • servizio a prestazioni complesse (contratti che prevedono servizi aggiuntivi rispetto alla semplice messa a disposizione dei locali)

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

  • il bonus affitto può essere utilizzato in compensazione solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione (circolare 8/2020 Agenzia Entrate) per versare le imposte dovute
  • Una delle novità di rilievo contenuta nel decreto Rilancio è rappresentata dalla possibilità di cessione del credito d’imposta.

Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare apposito provvedimento attuativo che definirà anche le modalità di esercizio dell’opzione di cessione)

Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Sarà inoltre possibile cedere il credito d’imposta anche ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.

Va precisato che il nuovo credito d’imposta del 60% del Decreto Rilancio, per il mese di Marzo, non è cumulabile con quello previsto dall’art.65 del decreto Cura Italia (è alternativo ad esso)

Il credito d’imposta, infine, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive

Per maggiori dettagli lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/ e-mail.

 

L&P CONSULTING SRL

 

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