Covid – 19 Informativa Area Lavoro e Dipendenti

 

L’emergenza sanitaria sta costringendo tutti noi a scelte certamente non semplici e in un momento in cui le disposizioni si susseguono e si stratificano senza brillare mai per chiarezza, stiamo cercando di fornirvi tutti gli strumenti ad oggi per gestire l’emergenza.

In una situazione come quella che stiamo vivendo si deve – in primis – svolgere una considerazione di base che deve fungere come punto di orientamento: il diritto alla salute deve essere anteposto ad alcuni altri diritti

  Detto questo analizziamo alcuni aspetti della vicenda, dando per scontato che alcuni punti nodali delle disposizioni, siano ormai conosciuti e acquisiti.

Attività lavorativa

L’attività lavorativa può continuare ma non per tutti. Infatti con il DPCM 11.03.2020 e con l’ultimo DPCM  del 22.03.2020  sono state adottate misure ancora più stringenti, con validità fino al 3 Aprile (per il dettaglio delle nuove misure si rinvia ai DPCM)

Lavoratori chiamati a svolgere la propria attività in azienda

Per le attività non sospese, resta l’obbligo per il datore di lavoro di attuare tutte quelle misure volte a minimizzare il rischio di contagio (distanze, presidi medici, ecc).

Non è obbligatoria ma auspicata, una nota informativa con cui si illustrano, ai lavoratori, le norme da osservare nel frangente specifico

Misure alternative

Smart Working

Senza dubbio il lavoro agile, laddove possibile, appare oltre che consigliato nelle norme emanate fino ad ora, anche lo strumento più idoneo. Attualmente tale istituto è stato semplificato nel senso che non occorre più l’accordo tra le parti e il datore di lavoro lo può disporre unilateralmente (seppure in via transitoria). Si tenga presente che non esiste un analogo diritto del lavoratore di disporre autonomamente che la sua prestazione sia resa in smart working.

Resta l’obbligo della comunicazione al Ministero del lavoro anche se con modalità più agevole .

Resta la facoltà per il datore di lavoro di richiamare il lavoratore smart working.

Si tenga presente che qualora lo smartworker dovesse essere fermato, dalle autorità preposte ai controlli, durante uno spostamento casa lavoro e viceversa in giorni diversi da quelli stabiliti per il lavoro a distanza, potrebbero venire meno le compravate esigenze lavorative, esponendo conseguentemente il lavoratore alla sanzione penale prevista.

Qualora il lavoratore rifiutasse di lavorare in smart working adducendo motivazioni quali la presenza di bambini oppure l’inadeguatezza delle attrezzature informatiche, il datore di lavoro deve valutare il diniego in base a un criterio di buona fede e correttezza.

In tal senso dovrà cercare di comprendere se le eccezioni sono strumentali o reali. Solo in quest’ultimo caso potrà giudicare con maggiore elasticità e ricercare strumenti alternativi.

Ferie

Per fronteggiare l’emergenza, il datore di lavoro può collocare i lavoratori  in ferie (o far fruire i ROL) in linea con quanto previsto dagli ultimi provvedimenti governativi e anche in ossequio di quanto disposto dall’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003.  Tra le ferie e i ROL immediatamente fruibili per fronteggiare l’emergenza figurano, sicuramente, quelli residui. Meno agevole il godimento di quelli futuri sempre che il lavoratore non si dimostri favorevole.

Tirocini e apprendistato

I tirocini sono legittimamente sospesi e difficilmente appare recuperabile il periodo perso.  Per l’apprendistato l’eventuale dilatazione del termine finale dovrà essere prevista da una norma, non essendo oggi questa situazione contemplata.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il DVR mira a rilevare i rischi del luogo di lavoro; il contagio è un rischio generale. Sulla base di tale considerazione il DVR non dovrebbe essere aggiornato. Tuttavia, vi sono situazioni – come per esempio i lavoratori la cui attività prevede il contatto con il pubblico – in cui l’aggiornamento del DVR, nel dubbio, è consigliabile.

 

Dcreto Cura Italia

Il governo, ha emanato c.d. Decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18: GU 17 marzo 2020 n. 70) ; esaminiamo  di seguito le principali disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Ammortizzatori Sociali:

 

CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di  CIGO  ( Cassa Integrazione Ordinaria per le aziende che operano nel settore industriale indipendentemente dal numero dei dipendenti) con causale “emergenza COVID-19”, per una  durata massima di 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020).

Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso attraverso il pagamento diretto da parte  dell’Inps.

 

FIS ( Fondo di integrazione salariale)

L’assegno ordinario è concesso, per il periodo indicato e nell’anno 2020, per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso attraverso il pagamento diretto a parte dell’Inps.

Cassa integrazione in deroga

Il trattamento spetta ai datori di lavoro (anche del settore agricolo, della pesca e del terzo settore) che non hanno diritto alle tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è corrisposto per una durata pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per non più di 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020)

La domanda va presentata alle regioni o alle province autonome, che la istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione. È necessario un preventivo accordo (concluso anche in via telematica) con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020.

La prestazione è erogata dall’INPS con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Il trattamento economico consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda pari all’ 80% della retribuzione globale di fatto tra un minimo lordo pari a 939,89 Euro e un massimo lordo pari  1129,66 euro.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

Siamo in attesa delle circolari Inps per le modalità operative e degli Accordi Quadro delle Regioni.

Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti

Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni con una indennità: pari al 50 % della retribuzione.

Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Congedo parentale “speciale” per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all’INPS

 Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo.

Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.

Indennità:

– Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;

– lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sittingDal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il congedo.

Limite massimo: € 600.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis DL 50/2017).

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Periodo di quarantena equiparato a malattiaIl periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i), DL 6/2020), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Indennità Una Tantum

L’indennità di 600 euro è riconosciuta ai:

  • Liberi professionisti non iscritti a Casse Private e titolari di Partita Iva attive al 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani e Commercianti ,Coltivatori Diretti , Coloni e Mezzadri) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • lavoratori stagionali del settore turistico e termale;
  • lavoratori del settore agricolo;
  • lavoratori del settore spettacolo

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS su domanda degli interessati.

Domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL: proroga dei termini

Per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, i termini per la presentazione delle domande di NASPI sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande presentate oltre il termine ordinario la prestazione decorre comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8, c. 3, D.Lgs. 22/2015);

– l’assolvimento degli obblighi previsti per il lavoratore o il collaboratore in caso di svolgimento di attività durante la percezione della NASPI e della DISCOLL.

Licenziamenti: sospensione procedure dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020:

– è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;

– sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

– i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

Premio lavoratori dipendenti che svolgono lavoro in sede

Ai lavoratori dipendenti spetta un premio pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Ciò a condizione che il lavoratore possieda un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a € 40.000.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

Lo studio resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla presente.

Cordiali saluti

 

L&P CONSULTING SRL

 

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