Parte l’ultima corsa alla rottamazione delle cartelle. L’istanza per aderire, infatti, va presentata fra meno di un mese, cioè entro il 31 marzo scadenza che potrebbe slittare al 21 aprile nel caso in cui passerà un emendamento della maggioranza al DL Terremoto 8/2017. Invece entro il 31 Maggio Equitalia comunicherà l’ammontare del debito residuo dovuto. Un’adesione al buio, dunque, tanto più se si riflette sulla circostanza che nella domanda vanno indicate anche le modalità di pagamento, unica soluzione entro luglio 2017 ovvero dilazione fino a 5 rate.
Vediamo alcuni aspetti nel dettaglio.
Il Decreto Legge 193/2016 con le misure fiscali urgenti e collegato alla Legge di stabilità 2017 , già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (sia persona fisica, che società) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).
Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Per il contribuente è possibile pagare l’importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:
- il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017
- il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.
Come presentare la richiesta di rottamazione?
Per aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia è necessario seguire la procedura spiegata in dettaglio nella sezione ad hoc del portale Equitalia. Il contribuente dovrà riempire in ogni sua parte il modulo DA1 (disponibile anche per compilazione online), sottoscriverlo e presentarlo presso gli sportelli Equitalia presenti sul territorio italiano (in alternativa potrà inviarlo tramite posta elettronica certificata alla Direzione regionale Equitalia di riferimento) entro il prossimo 31 Marzo.
Rottamazione Equitalia, come si paga?
In fase di adesione alla definizione agevolata, il contribuente dovrà segnalare se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o, come accennato, in cinque diverse rate. In questo caso, le scadenze delle rate sono previste a luglio, settembre e novembre del 2017 e ad aprile e settembre del 2018, mentre l’ammontare totale sarà così ripartito: 24% per la prima rata, 23% seconda e terza rata, 15% le restanti due rate. Il pagamento delle cartelle rottamate Equitalia può avvenire in banca, con domiciliazione sul proprio conto corrente. Entro il 31 maggio 2017 comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza di eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento. Chi non paga anche solo una rata, o lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Se prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione?
Sì, in questo caso – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, si ricorda sul sito Equitalia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.
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