Novità lavoro previdenza

Esonero contributivo biennale

La legge di Stabilità 2016, ha introdotto per incentivare l’occupazione stabile, un esonero contributivo biennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2016.
Si applica ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni senza soluzione di continuità, di un contratto a termine), a tempo pieno o part-time con decorrenza nel corso del 2016 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016);
L’agevolazione in esame consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ad eccezione di alcune forme di contribuzione nel limite massimo di € 3.250 annui e nel rispetto dei limiti massimi mensili/giornalieri .

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare dell’esonero contributivo:

• datori di lavoro privati indipendentemente dal settore di appartenenza, quindi tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali , ecc..);
• datori di lavoro del settore agricolo
• gli enti pubblici economici (EPE)
• datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’INPGI.

Vincoli

L’esonero contributivo biennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione;
non spetta in relazione alle assunzioni effettuate con :

• contratto di apprendistato
• di lavoro domestico
• assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.
La fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, in capo al lavoratore, delle seguenti condizioni:

• il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
• Il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (pertanto nel periodo compresa tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
• il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro “agevolato” con fruizione dell’esonero contributivo (triennale o biennale), con lo stesso datore di lavoro che assume (o con una società ad esso collegata/controllata).

Per maggiori informazioni siamo a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.

Cordiali Saluti
LORENZINI & PARTNERS SRL

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